Diritto di critica e verità, almeno putativa, dei fatti fondanti
08 Novembre 2017
IL CASO Un giornalista professionista conviene in giudizio l'autore di un libro e l'editore per ottenere la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni all'onore e alla reputazione personale e professionale patiti a causa delle affermazioni con valenza diffamatoria contenute nel libro, delle quali chiede la cancellazione. Lo scrittore, anch'egli giornalista, aveva infatti criticato i suoi colleghi asserendo che, durante la seconda Guerra del Golfo, molti, pur firmando i loro servizi da Bassora, in realtà si trovavano altrove, ed erano giunti nella città solo il giorno del loro arresto. Il Tribunale adito riconosce la portata diffamatoria delle frasi e condanna in via solidale scrittore ed editore al risarcimento dei danni al giornalista diffamato, rigettando però la istanza di inibitoria volta a impedire la pubblicazione del libro contenente le frasi lesive. La Corte d'appello di Milano, successivamente adita in via principale dai precedenti convenuti e dall'attore in via incidentale, rigetta il gravame principale e accoglie parzialmente quello incidentale, ordinando l'inibizione della commercializzazione e diffusione del libro nella parte in cui riporta le frasi diffamatorie, delle quali dispone la cancellazione. Autore ed editore ricorrono ora in Cassazione.
INDENTIFICABILITÀ DEL SOGGETTO DIFFAMATO La Corte territoriale aveva ritenuto facilmente desumibile l'identificazione del soggetto passivo del reato dalla precisa correlazione presente nel libro tra giornalisti presenti a Bassora e giornalisti arrestati il 28 marzo 2003. Aveva ritenuto inoltre sussistente l'elemento oggettivo del reato, poiché l'Autore era pienamente consapevole del valore offensivo delle affermazioni nei confronti dei colleghi, accusati di mentire pur di apparire «ammantati da un'aura di coraggio, spirito di sacrificio e volontà di fornire la più avanzata informazione». Infine, aveva escluso la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca poiché il fatto narrato non era vero: i servizi erano stati effettivamente girati dal ponte di Bassora, ad una decina di chilometri dal centro della città.
ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO La Suprema Corte conferma quanto già affermato dalla Corte territoriale, ricordando che «in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia pienamente e specificatamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita» (ex multis, Cass. civ., 27 agosto 2015 n. 17207, Cass. civ., 28 settembre 2012 n. 16543).
ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO La Cassazione dichiara che, anche per quanto concerne la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione, la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui basta che ricorra il dolo generico, anche nelle forme di dolo eventuale, ossia la consapevolezza di offendere l'onore e il decoro altrui (Cass. civ., 20 dicembre 2007 n. 26964).
DIRITTO DI CRITICA E DI CRONACA La Suprema Corte rammenta poi che il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non consiste nella mera narrazione veritiera dei fatti ma esprime un giudizio, soggettivo per sua stessa natura; presupposto però è che il fatto oggetto della critica corrisponda a verità, «sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca» (Cass. civ., 6 aprile 2011 n. 7847). Nella fattispecie concreta, il giudice di merito ha escluso che il fatto presupposto, sul quale si sarebbe fondata la stessa critica, corrispondesse a verità.
AZIONE INIBITORIA La Corte infine ricorda che l'azione inibitoria è funzionale ad evitare l'insorgenza di un pregiudizio nei confronti del soggetto offeso o a prevenire la ripetizione di atti contra ius. La Corte rigetta dunque il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. |