La procura alle liti indica un soggetto diverso da quello evocato in giudizio: il vizio è sanabile?

Antonio Lombardi
08 Novembre 2017

Se la procura alle liti attiene all'instaurazione di un giudizio nei confronti di un soggetto diverso da quello evocato in giudizio, il giudice può assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il vizio? O si tratta di un vizio insanabile?

Instaurato un ricorso di lavoro, parte resistente eccepisce l'assenza di ius postulandi, perché la procura rilasciata dal ricorrente attiene all'instaurazione di un giudizio nei confronti di un soggetto diverso da quello evocato in giudizio. Se la volontà legislativa sottesa alla legge n. 69/2009 è quella di privilegiare la conservazione della validità del rapporto processuale, il giudice dovrebbe assegnare un termine per sanare il vizio? O si tratta di un vizio insanabile?

L'erronea indicazione del soggetto evocato in giudizio nel contesto letterale della procura alle liti configura nullità della procura ad litem, sanabile in ragione del principio di conservazione degli atti processuali espresso nell'art. 182, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69/2009, che consente al giudice, una volta rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura, di assegnare alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spettano rappresentanza o assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio e la rinnovazione della procura. La posizione della giurisprudenza, in materia di difetto dello ius postulandi, è nel senso di considerare non sanabile la sola fattispecie di atto introduttivo del giudizio radicalmente carente di procura (Trib. Roma, sez. I, 5 luglio 2017, n. 13606), ritenendosi viceversa possibile provvedere al deposito giudiziale della procura rilasciata anteriormente alla costituzione in giudizio ma non depositata in occasione di tale incombente (Trib. Reggio Emilia, sez. II, 12 maggio 2017). La sanabilità del vizio relativo all'omessa produzione della procura alle liti induce a ritenere, a fortiori, sanabile il vizio della procura preesistente ma carente sotto il profilo della identificazione del destinatario dell'azione giudiziale, come nel caso di specie, mediante rinnovazione della procura con la corretta identificazione del soggetto evocato in giudizio.

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