Locazione non abitativa: diritto di prelazione solo se la vendita di più unità immobiliari è cumulativa e non in blocco
28 Settembre 2017
La Cassazione ha statuito che, in tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, nell'ipotesi di vendita, con un unico atto o con più atti collegati, ad uno stesso soggetto di una pluralità di unità immobiliari, tra cui quella oggetto del contratto di locazione, l'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto da parte del conduttore ai sensi degli artt. 38 e 39 della l. n. 392/1978 è ammesso solo se si tratti di «vendita cumulativa», e non già di «vendita in blocco», la quale ultima ricorre quando sussistano significativi e penetranti requisiti di oggettiva unità strutturale o funzionale tra gli immobili costituenti le elementari componenti di un'effettiva vendita in blocco, quale la cessione di un «complesso unitario» diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari; ne deriva che, nell'effettuare la relativa indagine, il giudice di merito è tenuto a considerare, e quindi ad esplicitare in motivazione, i criteri oggettivi seguiti.
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