Per l’assegnazione di posti auto in proprietà esclusiva necessaria unanimità e forma scritta

29 Settembre 2017

La delibera condominiale che accerti, a mera maggioranza, l'ambito dei beni comuni e l'estensione delle proprietà esclusive, in deroga all'art. 1117 c.c., deve considerarsi nulla, perché inidonea a comportare l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti.

I giudici di Piazza Cavour ribadiscono il principio per cui la delibera condominiale che accerti, a mera maggioranza, l'ambito dei beni comuni e l'estensione delle proprietà esclusive, in deroga all'art. 1117 c.c., deve considerarsi nulla, perché inidonea a comportare l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti, non essendo sufficiente, all'uopo, un atto meramente ricognitivo ed occorrendo, al contrario, l'accordo di tutti i comproprietari espresso in forma scritta.

Sul versante processuale, si ha modo di puntualizzare che esula dai limiti della legittimazione passiva dell'amministratore la domanda volta ad ottenere l'accertamento, in capo ad un singolo, della proprietà esclusiva su di un bene altrimenti comune ai sensi del citato art. 1117 c.c., atteso che tale domanda impone il litisconsorzio necessario di tutti i condomini, sicché, nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., in cui la legittimazione passiva spetta all'amministratore, l'allegazione, ad opera del ricorrente, della proprietà esclusiva del bene su cui la suddetta delibera abbia inciso - nella specie, trattavasi di un'area cortilizia antistante il fabbricato, oggetto di assegnazione assembleare quale spazio a parcheggio per le autovetture dei condomini - può formare oggetto di un “accertamento meramente incidentale”, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale ma “privo di efficacia di giudicato” in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli.

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