Realizzazione terrazza “a tasca”, necessario consenso dei condomini con forma scritta

03 Ottobre 2017

Analizzando una fattispecie relativa all'alterazione della struttura del tetto, mediante la creazione di una terrazza «a tasca» e la copertura «pompeiana» a servizio di un appartamento di proprietà esclusiva...

Analizzando una fattispecie relativa all'alterazione della struttura del tetto, mediante la creazione di una terrazza «a tasca» e la copertura «pompeiana» a servizio di un appartamento di proprietà esclusiva, gli ermellini hanno avuto modo di puntualizzare che il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espresso con un atto avente la forma scritta ad substantiam.

La necessità del consenso si spiega - non già con il richiamo all'art. 1350 c.c., bensì - con la disciplina delle innovazioni alla cosa comune, tale essendo appunto l'alterazione della struttura del tetto mediante le modifiche edilizia di cui sopra; trattandosi di modificazioni incidenti sulle parti comuni, non era consentita l'autorizzazione in forma orale, ma occorreva la forma scritta mediante apposita delibera dell'assemblea dei condomini dell'edificio, nel caso di specie mancante.

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