Amministratore nominato dal Tribunale: il compenso può essere approvato con il consuntivo
04 Ottobre 2017
L'amministratore nominato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 1129, comma 1, c.c., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, non riveste la qualità di ausiliario del giudice, né muta la propria posizione rispetto ai condomini, con i quali instaura, benché designato dall'autorità giudiziaria, un rapporto di mandato, conseguendone che lo stesso amministratore - in ciò differenziandosi da quello, pur nominato dal magistrato, ma ai sensi dell'art. 1105, comma 4, c.c., qualora non si prendano provvedimenti necessari per la cosa comune - deve rendere conto del proprio operato soltanto all'assemblea e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 c.c. Nel caso concreto, la mancata specifica indicazione, tra gli argomenti oggetto dell'ordine del giorno dell'assemblea, dell'approvazione del compenso a favore dell'amministratore non ha determinato la violazione del diritto di informazione preventiva dei convocati e, dunque, l'invalidità della delibera impugnata, atteso che tale compenso rappresenta, ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c. - come innovato dalla l. n. 220/2012 - una spesa a carico del condominio e, dunque, una voce del relativo bilancio, suscettibile di approvazione in sede di deliberazione concernente il consuntivo spese. |