Anticipo TFR a favore del coniuge separatoFonte: Cod. Civ. Articolo 2120
09 Novembre 2017
Il datore di lavoro è tenuto a dar seguito alla richiesta di anticipo del TFR, nella misura della metà, a favore dell'ex coniuge (già titolare di assegno di mantenimento) formalizzata nell'accordo di separazione legale a seguito di negoziazione assistita, validato dal Presidente del Tribunale competente, al fine di consentire alla ex coniuge di dar corso ai lavori di ristrutturazione della casa di cui risulta unica proprietaria? E se sì, è sufficiente la produzione dell'accordo di separazione, sottoscritto da ambedue le parti alla presenza dei rispettivi difensori, o l'azienda deve chiedere alla ex coniuge di produrre un'ulteriore documentazione comprovante la finalità per cui l'anticipo viene richiesto?
L'anticipazione del TFR è regolata, in via generale, all'art. 2120 c.c., venendo ad essere espressamente prevista la possibilità di disporre condizioni di miglior favore nei CCNL o nei patti individuali. Il settimo e l'ottavo comma indicano i presupposti per l'erogazione, in via anticipata, fino al 70% del TFR al quale si avrebbe diritto alla cessazione del rapporto.
La giurisprudenza ha interpretato estensivamente l'ottavo comma, lett. b, includendovi anche la costruzione in proprio della prima casa e le ristrutturazioni purché, in quest'ultimo caso, venga data prova documentale della necessità dei lavori al fine di garantire l'abitabilità dell'edificio da adibire a prima casa del dipendente o dei figli. Un'interpretazione estensiva, che ha allargato la platea dei beneficiari includendovi l'acquisto della prima casa da parte del coniuge in comunione di beni, si è avuta con la sentenza n. 10371/1994 della Suprema Corte.
Si deve evidenziare, però, che uno degli effetti, derivanti dalla separazione legale, è lo scioglimento dell'eventuale comunione dei beni ex art. 191 c.c., che ci porterebbe al di là della suddetta posizione espressa dagli Ermellini. Né il coniuge separato ha diritto ad una percentuale del TFR, in quanto l'art. 12bis L. n. 898/1970 fa esclusivo riferimento alla sentenza di divorzio. |