La responsabilità solidale delle società post scissione non estende il sequestro
09 Novembre 2017
La responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione, ex art. 2506-quater c.c. ha per oggetto i debiti della società scissa rimasti insoddisfatti, mentre non si può estendere al fine di recuperare il profitto di un reato tributario commesso dagli organi sociali dell'altra società, estendendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Lo ha affermato la Cassazione Penale, nella sentenza n. 50933 depositata l'8 novembre. Il caso. Il Gip del Tribunale disponeva il sequestro preventivo sui beni di una società, nell'ambito di indagini per reati tributari nei confronti degli organi sociali. Il Tribunale riduceva l'importo massimo complessivo oggetto del vincolo, confermando nel resto il provvedimento. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Gli effetti della scissione: responsabilità per i debiti. Con un motivo di ricorso, in particolare, i ricorrenti sostengono che il sequestro, sui beni che costituivano il profitto dei reati tributari, avrebbe dovuto gravare anche sulla società scissa, oltre che su quella a cui erano direttamente riconducibili i reati. La S.C. conferma le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, il quale correttamente ha ritenuto non applicabile al caso di specie l'art. 2506-quater c.c.: la responsabilità solidale delle società nate da un'operazione di scissione riguarda i debiti della società scissa, ma il profitto di un reato, anche se di importo equivalente a un debito tributario, è cosa diversa da quest'ultima. Il profitto da reato e i debiti tributari. L'art. 2506-quater, che regola gli effetti della scissione societaria, stabilisce al terzo comma che ciascuna società è solidalmente responsabile per i debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Tale responsabilità ha ad oggetto, appunto, i debiti: nel caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca non si effettua l'anticipazione cautelare della riscossione di un debito, bensì una tutela cautelare di beni che costituiscono il profitto o il prezzo di un reato tributario. La norma invocata dai ricorrenti non può, dunque, trovare applicazione ai fini del recupero, in fase cautelare finalizzato alla confisca, del profitto di un reato tributario.
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