Imperizia del medico e rispetto delle linee guida: causa di non punibilità dopo la legge Gelli
09 Novembre 2017
IL CASO Il Tribunale di Bologna, e successivamente la Corte d'Appello, condannano un medico per il reato di lesioni colpose gravi ai danni di un paziente. Durante un intervento di lifting del sopracciglio, infatti, aveva cagionato alla vittima una lesione del nervo sovra orbitario, presente anche a cinque anni di distanza dall'intervento. La colpa viene individuata nell'imperizia del medico nell'esecuzione dell'intervento. La Corte d'Appello, nel confermare la decisione del giudice di merito, esclude l'applicabilità della legge Balduzzi dal momento che l'intervento non presentava caratteristiche di complessità e della gravità della colpa. L'imputato ricorre ora in Cassazione sulla base di tre motivi.
INAPPLICABILITÀ DELLA LEGGE BALDUZZI La Corte considera il ricorso infondato e conferma l'inapplicabilità della legge Balduzzi, essendo stato considerato sussistente il profilo della colpa grave, configurabile «nel caso di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato» (Cass. pen. sez. IV, 22281/2014), ossia dell'errore inescusabile (Cass. pen., sez. IV, n. 9923/2015). Il profilo di colpa del medico è stato individuato nell'imperizia nella concreta esecuzione dell'intervento, che ha cagionato la lesione del nervo sovra orbitario.
ART. 6 LEGGE GELLI-BIANCO, ART. 590-SEXIES C.P. La Corte prende in considerazione la nuova disciplina più favorevole prevista dall'art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), che ha profondamente innovato la responsabilità penale del medico mediante l'introduzione nel codice penale dell'art. 590-sexies. La novella codicistica in esame riguarda la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, e prevede che, nel caso in cui l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità sia da ritenersi esclusa qualora siano state rispettate le linee guida previste ex lege oppure, in assenza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, posto che le raccomandazioni previste dalle linee guida siano essere adeguate alla specificità del caso concreto.
NESSUN RILIEVO AL GRADO DELLA COLPA La Cassazione non nasconde i dubbi interpretativi scaturenti dalla nuova norma, che ha previsto un trattamento più favorevole alla colpa per imperizia rispetto alla colpa per negligenza o per imprudenza. Rispetto alla disciplina contenuta nella legge Balduzzi, inoltre, in un'ottica di attenuazione del giudizio sulla colpa medica, non è ora attribuito più alcun rilievo al grado della colpa e ciò comporta che alla colpa grave non può più attribuirsi un rilievo differente rispetto alla colpa lieve, essendo entrambe ricomprese nell'ambito di operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 590-sexies c.p.
PRINCIPIO DI DIRITTO La Suprema Corte afferma, pertanto, il seguente principio di diritto: «l'art. 590-sexies comma 2 c.p., articolo introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), prevede una causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto alle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico assistenziali adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta imperita nell'applicazione delle stesse».
ANNULLAMENTO SENZA RINVIO La Corte dichiara che le sentenze di merito, pur riconoscendo la grave imperizia dell'imputato, non hanno accertato il rispetto o meno delle linee guida e delle buone pratiche clinico assistenziali previste dalla nuova normativa. Per accertare l'esistenza della causa di non punibilità la Cassazione dichiara che sarebbe necessario un annullamento con rinvio ma, essendo intervenuta la prescrizione, oltre all'impossibilità di prosciogliere l'imputato con colpa più favorevole, annulla senza rinvio la sentenza, agli effetti penali, per l'intervenuta prescrizione del reato. Ex art. 578 c.p.p. rigetta il ricorso agli effetti civili e dichiara che spetterà al Giudice civile, investito nella determinazione del quantum del risarcimento, modularlo secondo quanto previsto dall'art. 7 della l. 24/2017. |