Irreperibilità relativa: è valida la notifica se inviata la raccomandata che informa del deposito comunale

La Redazione
09 Novembre 2017

La notifica al destinatario della cartella esattoriale è perfezionata, nei casi di irreperibilità relativa, con la ricezione della raccomandata che informa del deposito presso la casa comunale. Lo asserisce la Cassazione con l'ordinanza n. 26165/2017.

La notifica al destinatario della cartella esattoriale è perfezionata, nei casi di irreperibilità relativa, con la ricezione della raccomandata che informa del deposito presso la casa comunale. Lo asserisce la Corte di Cassazione, con l'ordinanza depositata il 3 novembre 2017 n. 26165, riprendendo una posizione giurisprudenziale ormai consolidata. I giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso dell'INAIL, che censurava la sentenza del merito.

La Corte ha accolto il ricorso dell'INAIL, cassando la sentenza impugnata. «In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa – hanno scritto i giudici – all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto) del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 del c.p.c.».

E ancora: «Nei casi di irreperibilità relativa – si legge in ordinanza – sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973». È quindi necessario, ai fini del perfezionamento, che siano effettuati gli adempimenti prescritti e, tra essi, è necessaria la ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale. Non è pertanto sufficiente la sola spedizione o che siano trascorsi dieci giorni dalla spedizione della lettera informativa.

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