Sarà il contribuente a dover dimostrare la prova contraria nell'accertamento sintetico
09 Novembre 2017
Il contribuente, per superare la presunzione di maggiore capacità contributiva, deve produrre una valida documentazione dalla quale si evinca l'entità dei redditi e la loro durata. Lo hanno ripetuto i Giudici della Cassazione con l'ordinanza del 31 ottobre 2017 n. 25996, con la quale hanno respinto il ricorso di un contribuente. L'uomo ricorreva impugnando la sentenza del merito in quanto la CTR non avrebbe correttamente valutato la documentazione prodotta per superare la presunzione di maggiore capacità contributiva a seguito di un accertamento sintetico.
I confini della prova contraria a carico del contribuente sono stati poi ribaditi dalla Corte; a fronte di un accertamento induttivo sintetico, hanno spiegato i giudici, il contribuente può dimostrare, con idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente “è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta”; l'entità dei redditi e la loro durata devono rilevare da apposita documentazione. Serve, cioè, una prova documentale non in merito al fatto che tali redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, ma le circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto. La prova richiesta non è onerosa, in quanto può essere fornita con la semplice esibizione degli estratti dei conti correnti bancari in capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame.
La CTR, in questo caso, aveva correttamente valutato la documentazione esibita dal contribuente, giungendo alla conclusione che le presunzioni non fossero state superate; “di talché l'accertamento di fatto operato risulta insindacabile nella presente sede, con conseguente conferma della legittimità dell'accertamento dell'ufficio”. Il contribuente, in particolare, non aveva documentato di aver conservato il denaro proveniente dalla vendita dell'immobile fino agli anni oggetto di controversia. |