Opposizione a precetto: la giurisdizione è del giudice tributario

Redazione scientifica
09 Novembre 2017

In materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l'atto di precetto, che si assume viziato per l'omessa o invalidanotificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri atti presupposti).

Il caso. La Corte d'appello territorialmente competente confermava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in un procedimento di opposizione a precetto.

Il contribuente ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione contro tale decisione.

Opposizione a precetto: qual è il giudice competente? La questione sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite attiene l'individuazione del giudice - ordinario o tributario - davanti al quale proporre l'opposizione avverso un atto di precetto, a seguito di ingiunzione fiscale fondata su crediti tributari, qualora venga eccepita la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte all'atto di precetto, deduca di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo.

Su tale questione sussistono due diversi e contrapposti orientamenti, che, pur affermando che l'esclusione operata dall'art. 57 d.P.R. n. 602/1973 non può comportare l'assoluta privazione della tutela di situazioni soggettive (il che consisterebbe in una compromissione del diritto costituzionale di difesa) giungono ad individuare giurisdizioni diverse.

Ciò che rileva è il vizio dell'atto di precetto. Al fine di individuare la giurisdizione corretta non si deve guardare al fatto che l'atto oggetto di opposizione è il primo atto dell'espropriazione forzata (ex art. 491 c.p.c.), ma al vizio dedotto nell'impugnazione, nella specie la mancata notifica di un atto presupposto (cartella di pagamento), atto di natura tributaria.

La soluzione compatibile con la salvaguardia del diritto di difesa ex art. 24 Cost. è, pertanto, quella dell'impugnazione “congiunta” dell'atto notificato con quella della cartella mai notificata, ex art. 19, d.lgs. n. 546/1992. Quindi, la mancata notificazione della cartella di pagamento rende l'atto di precetto impugnabile, unitamente alla cartella di pagamento, dinanzi alla commissione tributaria.

Il ricorso va presentato davanti al giudice tributario. Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite ribadiscono il principio, recentemente affermato da Cass. civ., Sez. Un., n. 13913/2017, in base al quale «l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario».

Ritenuta, per tali ragioni, corretta l'attribuzione della competenza al giudice tributario, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del contribuente.

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