Notificazioni: cosa succede se il portiere si qualifica «incaricato al ritiro»?

Redazione scientifica
09 Novembre 2017

Se il portiere di un condominio riceve la notifica della copia di un atto qualificandosi come «incaricato al ritiro», senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario.

Il caso. Una società impugnava la sentenza del Tribunale di primo grado con la quale veniva condannata, in qualità di garante di altra società, al pagamento di una somma di denaro in favore di una banca. La banca, nel costituirsi, eccepiva l'inammissibilità del gravame ritenendo che, dalla data di notifica della sentenza, fosse spirato il termine per impugnare. La Corte d'appello dichiarava il gravame inammissibile.

Contro tale decisione, la società soccombente ha proposto ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c..

La notifica al portiere che si qualifica “incaricato al ritiro”. Per la Suprema Corte correttamente la Corte d'appello aveva ritenuto la sentenza notificata presso lo studio dell'avvocato nominato dall'appellante a mani del portiere. Il solo fatto che la società appellante sostenesse che il portiere non era stato incaricato di ricevere atti per conto del professionista non era, infatti, sufficiente a superare la presunzione circa la qualità dichiarata.

Presunzione iuris tantum della qualità dichiarata… La giurisprudenza di legittimità, ricorda il Collegio, è uniforme nel sostenere che, qualora il portiere di un condominio riceve la notifica della copia di un atto qualificandosi come «incaricato al ritiro», ricorre la presunzione iuris tantum della qualità dichiarata. Presunzione che, per essere vinta, necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario.

… Fino a prova contraria. Orbene, la dichiarazione resa dal destinatario della notifica di non aver conferito l'incarico alla ricezione dell'atto, proprio in quanto proveniente dallo stesso soggetto che ha interesse alla invalidazione della notifica, non costituisce prova contraria idonea a superare tale presunzione.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

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