Non basta la colpa del danneggiato per escludere la responsabilità del condominio
10 Novembre 2017
Il caso. Un condomino, uscendo dall'ascensore condominiale del fabbricato, inciampa nel dislivello formatosi tra il pavimento della cabina dell'ascensore e quello del piano di arresto; cadendo, riporta lesioni personali. Il danneggiato conviene in giudizio il proprio condominio invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. ma i giudici di merito disattendono la domanda, evidenziando che: a) il dislivello tra l'ascensore e il piano di calpestio non poteva rappresentare un'«insidia», ma anzi rappresentava una situazione «ricorrente e probabilissima»; b) la causa del sinistro andava individuata nella «condotta distratta della vittima», perché era suo onere verificare il piano di calpestio che andava ad impegnare; c) l'ascensore non presentava anomalie e la vittima conosceva tutte le caratteristiche dell'ascensore, in quanto inquilino del fabbricato; d) la vittima aveva una patologia alla gamba destra che ne limitava la capacità di deambulazione e ciò avrebbe dovuto indurlo a particolare attenzione e cautela nell'uscire dall'ascensore.
Conseguentemente il danneggiato ricorre per Cassazione.
Condotta colposa e imprevedibile. La Suprema Corte cassa la decisione del giudice d'appello poiché la condotta «negligente, distratta, imperita o imprudente» della vittima del danno causato da una cosa in custodia non integra automaticamente un «caso fortuito»: per escludere integralmente la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è necessario infatti che la condotta del danneggiato abbia due caratteristiche: sia colposa e non prevedibile da parte del custode. A quest'ultimo spetta, in ogni caso, l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare danni a terzi derivanti dalla cosa. Nel caso di specie, l'indagine sulla non prevedibilità era stata omessa dal giudice distrettuale.
Per questi motivi la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice d'appello.
(Fonte: condominioelocazione.it) |