Agenzia provi errori “bloccanti” nella trasmissione telematica della dichiarazione

Redazione scientifica
10 Novembre 2017

Se il contribuente ha dedotto di aver ricevuto una comunicazione di conferma della ricezione del file telematico di trasmissione della dichiarazione senza l'indicazione di errori “bloccanti”, spetterà all'amministrazione finanziaria fornire la prova che, invece, il servizio telematico aveva in realtà generato una comunicazione di errore bloccante, tale da rendere necessaria una seconda tempestiva trasmissione della dichiarazione, emendata dal segnalato errore.

Il caso. In primo grado veniva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente contro la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi che l'amministrazione finanziaria sosteneva non essere stata presentata. La Commissione tributaria, confermando la decisione di primo grado, rigettava l'appello proposto dall'amministrazione.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso in Cassazione.

Invio telematico della dichiarazione dei redditi. Il Supremo Collegio ricorda come la dichiarazione dei redditi inviata telematicamente si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell'avvenuta consegna da parte del contribuente. Tale disciplina, precisano i Giudici, si applica anche nel caso in cui si siano verificati errori “bloccanti” della trasmissione telematica, che sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale viene così messo nella condizione di avvedersi in tempo utile dello scarto della propria dichiarazione e porvi tempestivo rimedio.

Comunicazione di avvenuta ricezione o di errore bloccante. La comunicazione dell'Agenzia è emessa a seguito «dell'avvenuta presentazione della dichiarazione» e contiene «l'esito del primo controllo formale operato su di essa» ed è inoltrata al contribuente o all'intermediario incaricato «dopo breve tempo». Qualora, dopo la trasmissione della comunicazione, emergano errori o anomalie, l'intermediario abilitato sarà raggiunto da un preavviso telematico di irregolarità, del cui contenuto potrà prendere visione onde adottare le iniziative del caso (v., ex multis, Cass. n. 675/2015).

Onere della prova. Pertanto, se il contribuente, come nel caso di specie, ha adempiuto all'onere di provare di aver ricevuto la comunicazione di conferma della ricezione del file telematico di trasmissione della dichiarazione senza l'indicazione di errori “bloccanti”, è compito dell'amministrazione finanziaria fornire la prova che il servizio telematico aveva in realtà generato una comunicazione di errore bloccante, tale da rendere necessaria una seconda tempestiva trasmissione della dichiarazione, emendata dal segnalato errore. Onere cui il ricorrente non ha dato prova di aver adempiuto.

Per tale ragionei, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

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