Accertamento da studi di settore: non è sufficiente il mero rilievo dello scostamento

La Redazione
10 Novembre 2017

L'accertamento basato sui cosiddetti parametri, non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento del reddito dichiarato rispetto ad essi, ma deve essere integrata con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio. Così la Cassazione con l'ordinanza del 31 ottobre 2017, n. 25929.

L'accertamento basato sui cosiddetti parametri, non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento del reddito dichiarato rispetto ad essi, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui cosiddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria”.

Così la Cassazione con l'ordinanza del 31 ottobre 2017, n. 25929.

I Giudici hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che ricorreva impugnando la sentenza di appello favorevole ad un contribuente nei confronti del quale era stato emesso un avviso di accertamento in base parametrica, ai fini IVA, IRPEF ed IRAP.

Eppure, secondo la Corte, è pur vero che “i parametri o studi di settore previsti dall'art. 3, commi da 181 a 187, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo”, ma all'ente impositore grava l'onere di dimostrare “l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento”.

Nel caso in esame, il contribuente aveva correttamente motivato il suo distacco dagli standard; non così, invece, il Fisco. La sentenza di appello è stata quindi cassata.

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