Fermo amministrativo? Il rimborso IVA può essere negato

La Redazione
10 Novembre 2017

“È legittimo il diniego di rimborso IVA da parte dell'Amministrazione finanziaria, in dipendenza dell'adozione di un provvedimento di fermo amministrativo delle somme pretese in restituzione, in ragione della pendenza di controversie tra le parti su rettifiche relative ad altre annualità di imposta”.

“È legittimo il diniego di rimborso IVA da parte dell'Amministrazione finanziaria, in dipendenza dell'adozione di un provvedimento di fermo amministrativo delle somme pretese in restituzione, in ragione della pendenza di controversie tra le parti su rettifiche relative ad altre annualità di imposta”. Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 31 ottobre 2017, n. 25893. Con essa, i Giudici del Palazzaccio hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso una S.p.A.

La società aveva impugnato vari atti delle Entrate con i quali le era stato sospeso il rimborso IVA per gli anni di imposta 2007 e 2008, in considerazione della notificazione di un atto di contestazione di P.V.C. relativo al 2005, e di avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP ed IVA relativi agli anni 2003, 2004 e 2006.

La Cassazione ha annullato la sentenza di Appello, favorevole alla società: la CTR aveva infatti rilevato come fosse legittima la decisione del giudice di primo grado di non applicare il fermo amministrativo alla fattispecie di rimborso IVA.

Il provvedimento di sospensione del pagamento (cosiddetto fermo amministrativo) costituisce – secondo la posizione della Corte – una misura cautelare, espressione del potere di autotutela della P.A.; esso sospende, in presenza di una “ragione di credito” della P.A., un possibile pagamento dovuto, a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che l'amministrazione abbia (o pretenda avere) nei confronti di un creditore.

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