Responsabilità dell’equipe medica: stessa area di rischio per le singole condotte

Redazione Scientifica
13 Novembre 2017

Responsabilità medica dell'equipe: il rischio riconducibile a ciascuna delle condotte degli imputati non è mai rischio nuovo, ma è sempre il medesimo, evolutosi nei passaggi successivi verso un evento già in origine prevedibile.

IL CASO Il Tribunale di Salerno, e la Corte d'appello poi, condannano quattro medici per il reato di cui agli artt. 41, 110, 113 e 589 c.p. per aver causato, mediante condotte indipendenti e/o in cooperazione colposa tra loro, il decesso di un paziente per reazione emolitica acuta post trasfusionale in conseguenza di trasfusione di due sacche ematiche non emocompatibili con il gruppo sanguigno del ricevente, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, oltre che per colpa specifica consistita nella violazione delle linee guida adottate dall'ASL di appartenenza. Il primo medico aveva innescato con errore materiale la serie causale di eventi che avevano condotto alla morte del paziente, non avendo controllato l'esatta corrispondenza dei dati anagrafici del paziente e i codici identificativi delle sacche a lui destinate. Il secondo medico aveva ordinato la somministrazione della sacca di sangue senza verificare la corrispondenza tra gruppo sanguigno del paziente e gruppo sanguigno indicato sulla sacca, delegando all'infermiere un compito così delicato, senza altresì operare alcun controllo. Il terzo medico non si era accorto dei sintomi, non aveva svolto diagnosi differenziale, non aveva ordinato la sospensione della somministrazione ma anzi aveva ordinato l'infusione di un'altra sacca. Il quarto medico, specialista anestesista rianimatore chiamato per un consulto, non aveva ricercato la causa di tale crisi, pur avendo competenze specifiche anche sul piano trasfusionale.

ERRORE DOTATO DI ESCLUSIVA FORZA PROPRIA La Suprema Corte ritiene necessario specificare preliminarmente alcune premesse: anzitutto la diretta efficienza causale dell'errore nella trasfusione di sangue del gruppo RH+ ad un paziente con gruppo RH-, errore così grave da essere stato considerato «dotato di esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento», anche rispetto ad un precedente errore medico (Cass. pen., sez. V, 27 gennaio 1976 n. 6870).

PROPORZIONALITÀ DELLA CONDOTTA DEI SINGOLI In secondo luogo, la Cassazione invoca il criterio logico giuridico che il giudice di merito deve seguire per valutare proporzionalmente il rischio innescato dal singolo rispetto all'evento nel caso di intreccio di condotte/omissioni plurime.

PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO Infine, il rilievo per cui in caso di condotte colpose indipendenti, chi lede un bene come la vita non può contare sull'intervento salvifico di terzi. Ricorda la Corte che non può invocare il principio di affidamento «l'agente che non abbia osservato la regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, perché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta» eccezionale e imprevedibile.

MEDESIMA AREA DI RISCHIO La Suprema Corte afferma che le condotte degli imputati si inseriscono tutte nella medesima area di rischio: consegna delle sacche contenenti sangue incompatibile, ordine di procedere alla trasfusione e omessa diagnosi differenziale. Pertanto, chiarisce la Corte, è inappropriato interrogarsi sulla sussistenza di cause sopravvenute o idonee da sole a determinare l'evento «laddove si osservi che il rischio riconducibile a ciascuna delle condotte degli imputati non è mai rischio nuovo ma è sempre il medesimo, evolutosi nei passaggi successivi verso l'evento già in origine prevedibile». Nel caso concreto dunque, l'errore delle sacche di sangue ha determinato l'evento morte senza che intervenisse un fattore eziologico nuovo a cagionarlo. Pertanto, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, accogliendo il ricorso solo del terzo e del quarto medico per i quali è intervenuta una salvifica prescrizione del reato loro ascritto.

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