Ammissione al passivo dei crediti di lavoro e sospensione feriale dei termini

Alessandro Corrado
13 Novembre 2017

In tema di fallimento, anche nelle procedure aperte successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, la sospensione dei termini durante il periodo feriale, pur applicandosi in via generale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e degli artt. 1 e 3 della L. n. 742 del 1969, ai giudizi per l'accertamento dei crediti concorsuali, non opera per quelli in cui si controverta dell'ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro.
Massima

In tema di fallimento, anche nelle procedure aperte successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, la sospensione dei termini durante il periodo feriale, pur applicandosi in via generale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e degli artt. 1 e 3 della L. n. 742 del 1969, ai giudizi per l'accertamento dei crediti concorsuali, non opera per quelli in cui si controverta dell'ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro. Questi, benché da trattarsi con il rito fallimentare, sono assoggettati al regime previsto dall'art. 3, L. n. 742/1969 citato, in ragione della materia che ne forma l'oggetto.

Il caso

Con la sentenza del 5 maggio 2017, n. 10944, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono nuovamente pronunciate in merito all'applicazione dell'art. 3, Legge n. 742/1969 – a norma del quale la sospensione feriale dei termini processuali non opera per le controversie previste in materia di lavoro –, alle cause di accertamento dei crediti di lavoro in sede fallimentare.

La vicenda trae origine dalla sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da due lavoratori contro la sentenza di primo grado che aveva respinto l'opposizione ex art. 98 l.fall., da essi proposta per ottenere l'ammissione allo stato passivo del fallimento dei rispettivi crediti privilegiati vantati a titolo di retribuzioni, indennità e TFR in forza del rapporto di lavoro intrattenuto con la società poi fallita. I giudici di merito avevano infatti ritenuto che l'appello proposto dai lavoratori fosse tardivo, non trovando applicazione la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

I lavoratori avevano quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse fatto un'errata applicazione dei principi giurisprudenziali enunciati in materia ed inoltre che, essendosi il giudizio di primo grado svolto secondo il rito ordinario, anche l'appello dovesse ritenersi soggetto a tale rito.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, investita della decisione sul ricorso dei lavoratori, richiedeva l'assegnazione alle Sezioni Unite, indicando le ragioni per le quali riteneva non condivisibile il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 3, legge n. 742/1969, nella parte in cui stabilisce che la sospensione feriale non opera per le controversie previste dall'art. 409 c.p.c., trova applicazione anche nelle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento.

In particolare, rilevava che il mancato assoggettamento delle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., ai termini di sospensione feriale trova la sua ragion d'essere nell'intento di dare attuazione al dettato dell'art. 35 Cost., anche in sede contenziosa, garantendo una più rapida definizione dei procedimenti in cui vengono in esame i diritti che nascono dal rapporto di lavoro subordinato.
Tuttavia, non avendo il procedimento fallimentare alcuna specifica esigenza di speditezza in tema di ammissione dei crediti di lavoro, la mancata applicazione della sospensione feriale finirebbe per svantaggiare proprio i lavoratori, unica categoria – tra quella dei creditori concorsuali – a non poter usufruire di un maggior termine per impugnare il provvedimento di esclusione dallo stato passivo.

La questione

La vicenda all'esame delle Sezioni Unite è di stretta attualità, dal momento che, perdurando la crisi economica, sempre più lavoratori non hanno altra alternativa che far valere i propri crediti in sede fallimentare.

Orientamento consolidato è che, nonostante i giudizi per l'accertamento dei crediti concorsuali non siano sottratti alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, questa non operi invece per quelli in cui si controverta dell'ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro; essi, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono infatti assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto dell'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e dell'art. 3 L. n. 742/1969.

Ma tale principio non rappresenta una novità, in quanto proprio le Sezioni Unite si erano espresse in modo conforme con la sentenza n. 24665/2009, dando risalto alla natura sostanziale di controversie che – seppure trattate con il rito previsto dalla legge fallimentare, diverso da quello ex art. 409 c.p.c. e seguenti – attengono pur sempre a crediti che traggono la loro origine nel rapporto di lavoro.

Nuove, piuttosto, sono le motivazioni che hanno portato le Sezioni Unite a tale decisione, dovute anche al cambiamento delle norme che disciplinano la verifica dei crediti dopo la riforma del 2006, che ha visto la modifica del Capo V del Titolo II della Legge Fallimentare, ed in particolare degli articoli da 92 a 103.

L'intensa ventata riformatrice della disciplina processuale ha moltiplicato le occasioni di incontro e di dibattito sulla portata precettiva delle nuove disposizioni. In questa prospettiva, appare opportuno muovere dalla constatazione della funzione strumentale del processo e, quindi, dalla necessità del suo adeguamento alla natura delle situazioni sostanziali oggetto di tutela. Proprio in questa ottica riformatrice il d.lgs. n. 5/2006, con l'introduzione dell'art. 36-bis l.fall., ha risposto all'esigenza di accelerare i tempi di celebrazione dei procedimenti eventualmente destinati ad insinuarsi nel corso della vicenda fallimentare. Va rammentato che in tempi antecedenti alla riforma, la Corte di Cassazione si era espressa in termini antitetici, assumendo che il procedimento conseguente alla proposizione di reclamo ex art. 26 l.fall. rientrasse pacificamente tra quelli cui fosse applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della Legge n. 742/1969 (Cass. n. 13487/2003, Cass. n. 650/2003).

Le soluzioni giuridiche

La sentenza in commento tocca un tasto molto delicato nel bilanciamento di interessi tutelati da due universi normativi in evidente contrasto tra loro: l'uno teso a garantire i crediti dei lavoratori, l'altro ad assicurare la soddisfazione dei creditori secondo l'inviolabile principio della par condicio.

Come è stato già affermato (cfr. A.M. PERRINO, Contratto di lavoro in corso e fallimento: strumenti antichi e questioni nuove, in Foro It., 2012) diritto del lavoro e diritto fallimentare individuano due microcosmi in endemico contrasto. Infatti, il primo marca con una nuova impronta i rapporti intersoggettivi nell'intelaiatura del diritto civile; le speciali regole processuali di rito manifestano con evidenza il loro carattere servente rispetto alle esigenze sostanziali presidiate dal diritto del lavoro. Diversamente, il secondo ha connotati precipui di legge processuale volta in primo luogo ad organizzare la difesa e la tutela collettiva dei creditori, in relazione alla quale sono le distorsioni e le deroghe degli istituti di diritto civile ad avere carattere servente. In questo quadro, è inevitabile che – soprattutto nelle materie sottratte ad una regolamentazione ad hoc (come per gli effetti del fallimento sui rapporti di lavoro pendenti, o per l'applicabilità dell'art. 104-bis, comma 6, l.fall. ai contratti di affitto stipulati dall'imprenditore prima del fallimento) –, i momenti di contrasto appaiono insanabili. Coerentemente, dunque, il legislatore è andato ad incidere soltanto su quei punti d'interferenza capaci di spiegare effetti sulle scelte gestorie della procedura.

Come si è già accennato, tale conflitto era stato evidenziato dalla sentenza n. 24665 del 2009, con cui le Sezioni Unite avevano già affermato che anche nelle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento non operava la sospensione feriale, privilegiando un approccio ermeneutico, secondo il quale la natura sostanziale di causa di lavoro prevarrebbe sulla forma del processo. La Suprema Corte aveva chiaramente statuito che: “in tema di fallimento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 92, legge fall. e degli articoli 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le controversie aventi ad oggetto l'ammissione tardiva dei crediti al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 3 citato, che, escludendo l'applicabilità della sospensione alle controversie previste dagli articoli 409 seguenti c.p.c., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro”.

I giudici che nel 2016 hanno chiamato le Sezioni Unite a pronunciarsi hanno messo in discussione questo precedente orientamento, alla luce di una lettura delle disposizioni sopra indicate orientata secondo l'art. 35 Cost., argomentando che disapplicare la sospensione feriale in un procedimento quale quello fallimentare – non particolarmente improntato a celerità e speditezza –, finirebbe per svantaggiare proprio i diritti del lavoratore e contraddire la ratio stessa della non applicabilità della sospensione alle controversie di lavoro.

Secondo l'ordinanza interlocutoria del 4 maggio 2016 n. 8792, una norma dettata per avvantaggiare il lavoratore finirebbe per creargli un danno, “precludendogli di usufruire di un maggior termine per impugnare il provvedimento di esclusione dallo stato passivo pur non sussistendo quelle esigenze di speditezza che giustificano l'inapplicabilità della sospensione feriale nelle ordinarie controversie di lavoro”.

Inoltre, dopo la Riforma delle procedure concorsuali del 2006, l'introduzione dell'art. 36-bis consentirebbe di concludere, attraverso un'interpretazione “a contrario”, che la sospensione feriale dei termini troverebbe applicazione in ogni procedimento endofallimentare, ad esclusione di quelli di cui agli artt. 26 e 36 l.fall..

Con la pronuncia in esame le Sezioni Unite hanno, invece, sottolineato che l'art. 3 L. n. 742/1969 individua specificamente le cause non soggette alla sospensione; hanno escluso (con motivazione che per la verità appare tautologica), che l'applicazione di tale norma alle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento possa comportare un'ingiustificata disparità di trattamento fra i titolari dei crediti in questione e tutti gli altri creditori; hanno inoltre (come già Cass. SS.UU. n. 24665/2009) ritenuto plausibile una diversa lettura del predetto art. 3 che, facendo leva sull'esplicita menzione dell'art. 409 c.p.c., individua le controversie cui non si applica il termine di sospensione feriale esclusivamente in quelle soggette al rito laburistico; contrariamente, si rischierebbe di creare un'ingiustificata disparità di trattamento fra i titolari di tali crediti e tutti gli altri creditori concorsuali. Hanno inoltre affermato che una più veloce decisione sulla domanda può dare al lavoratore maggiori possibilità di partecipare ai riparti periodici parziali, previsti solo in favore dei creditori già ammessi al passivo, e di ottenere così un rapido soddisfacimento del proprio credito richiamando la disciplina di cui agli artt. 2 L. n. 297/1982, e 2 e 3 d.lgs. n. 80/1992 sul Fondo di Garanzia, istituito presso l'INPS, per il pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità retributive, subordinato all'ammissione dei corrispondenti crediti del dipendente allo stato passivo.

L'inapplicabilità della sospensione feriale contribuirebbe, in definitiva, ad assicurare al lavoratore, attraverso una più sollecita definizione del giudizio di impugnazione, l'ottenimento, in tempi più contenuti, delle somme di propria spettanza.

Osservazioni

Tra le righe della sentenza in commento traspare in controluce la difficoltà di far dialogare due sistemi normativi che appaiono invece ancora destinati a viaggiare su binari paralleli.

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite non sembra inoltre destinata a sopire il dibattito: i giudici di merito non hanno accolto con grande favore la conferma dell'orientamento, ritenendo, al pari della I sezione della Corte di Cassazione, che la mancata applicazione dei termini di sospensione feriale a controversie riguardanti l'ammissione allo stato passivo del fallimento di crediti nascenti dal rapporto di lavoro finirà per svantaggiare i lavoratori, costretti a proporre eventuali opposizioni allo stato passivo anche nel periodo estivo. La disparità di trattamento rispetto agli altri creditori è evidente. Tuttavia, sul punto, le Sezioni Unite hanno mancato di dare una risposta concreta, mentre hanno messo in risalto il vantaggio per i lavoratori di poter accedere al Fondo di garanzia in tempi più brevi.

In tale situazione, chi potrà sciogliere il nodo gordiano è forse solo il legislatore, con un intervento di manutenzione sull'art. 99 l.fall.

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