Condotte omissive degli amministratori non integrano l’impedito controllo
19 Maggio 2017
In tema di impedito controllo, il danno è elemento costitutivo della fattispecie di rilevanza penale, di cui all'art. 2625, comma 2, c.c., e rappresenta l'elemento di differenziazione rispetto all'illecito amministrativo previsto dal primo comma, privo della menzione di un simile evento. Il reato di impedito controllo non sussiste in caso di condotte omissive: la fattispecie disciplinata dall'art. 2625 c.c. è integrata da condotte necessariamente attive, poste in essere dagli amministratori, costituite dall'occultare documenti o dal porre in essere altri artifici al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo. |