Computo dei trattamenti d'integrazione salariale: precisazioni
13 Novembre 2017
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 17 dell'8 novembre 2017, ha fornito precisazioni con riguardo alle modalità di computo delle durate massime di integrazione salariale, in riferimento ai concetti di quinquennio e biennio mobile quali basi di computo per le definizioni dei trattamenti conseguenti a sospensioni o riduzoni dell'attività lavorativa: l'art. 4 del D.Lgs n. 148/2015 stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, per ogni unità produttiva, non possono superare la durata complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. Il concetto di biennio mobile, invece, assume particolare rilevanza nell'applicazione della normativa sui Fondi di solidarietà.
Alla luce di ciò, la Circolare in oggetto definisce il concetto di quinquennio mobile come "un lasso temporale di cinque anni che viene calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento d'integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve superare il limite di ventiquattro mesi".
L'Atto ministeriale si conclude precisando che i criteri sopramenzionati saranno utilizzati anche per il conteggio del biennio mobile in materia di CIGO e Fondi di solidarietà.
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