Doppio licenziamento e impugnazione

13 Novembre 2017

In seguito ad un licenziamento illegittimo per il quale è prevista una tutela reale a favore del dipendente, e prima della sua impugnazione, ne viene comunicato un secondo, fondato su motivi differenti. Quest'ultimo può produrre effetti anche se il rapporto risulta sciolto a seguito del primo recesso?

In seguito ad un licenziamento illegittimo per il quale è prevista una tutela reale a favore del dipendente, e prima della sua impugnazione, ne viene comunicato un secondo, fondato su motivi differenti. Quest'ultimo può produrre effetti anche se il rapporto risulta sciolto a seguito del primo recesso?

La giurisprudenza più recente è concorde nel sostenere che, qualora il datore abbia irrogato un licenziamento illegittimo relativamente al quale il legislatore ha disposto la reintegrazione del lavoratore, il rapporto permane medio tempore, seppure esclusivamente de iure dato il mancato svolgimento della prestazione lavorativa.

Un recesso comunicato successivamente e fondato su ragioni e motivi differenti, deve essere considerato come autonomo e distinto, producendo effetti soltanto quando si pervenga alla declaratoria di illegittimità del primo. Prima di tale momento, infatti, entrambi risultano essere, anche se solo in astratto, idonei a perseguire il risultato desiderato dalla parte datoriale, ossia lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Dovrà, dunque, procedersi ad impugnare, se anch'esso infondato, il secondo licenziamento. In merito: Cass. n. 27390/2014 e n. 11910/2015.

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