Opposizione esecutiva: nulla la sentenza pronunciata all'esito della fase sommaria

Redazione scientifica
14 Novembre 2017

È nulla la sentenza con la quale viene definita l'opposizione agli atti esecutivi direttamente all'esito della fase sommaria

Il caso. Il Tribunale di Taranto accoglieva l'opposizione alle cartelle esattoriali emesse da Equitalia nei confronti di M.L., per ritenuta inesistenza dei crediti azionati.

Equitalia ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 618, comma 2, c.p.c. e dell'art. 24 Cost..

La radicale pretermissione delle scansioni processuali. L'opposizione esecutiva è stata trattata dal Giudice dell'esecuzione «con totale pretermissione della scansione processuale». Ciò è avvenuto, sostengono i Supremi Giudici, non solo con un'inammissibile fusione e confusione delle due fasi: quella sommaria, di sua competenza, e quella di merito; quanto piuttosto con «l'esaurimento anche della seconda con una pronuncia che, adottata senza il rispetto delle regole dettate per il giudizio a cognizione piena in cui si estrinseca ogni opposizione esecutiva nella fase successiva a quella sommaria, ambisce a definire le questioni di diritto agitate dalle parti contrapposte con efficacia di giudicato.

Nullità della sentenza. Tale provvedimento ha assunto la forma e la sostanza di una sentenza, pertanto, correttamente è stato impugnato con ricorso in Cassazione. Ricorso che, statuisce la Corte, proprio per l'illegittimità di tale radicale pretermissione di tutte le scansioni processuali è da ritenersi fondato. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare l'erroneità non sanabile del modus procedendi consistente nella pronuncia di una sentenza direttamente all'esito di una fase sommaria di un'opposizione esecutiva (v., ex multis, Cass. n. 21258/2016 e Cass. 2045/2017).

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