Art. 9 Legge Gelli e questioni di regime transitorio
14 Novembre 2017
La decadenza dall'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria si applica retroattivamente?
l'altro, che l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del professionista che ha eseguito la prestazione in maniera inesatta (ovvero l'azione di responsabilità amministrativa qualora sia stata emessa una statuizione di condanna nei confronti di una struttura sanitaria pubblica al cui interno operava il medico) sia ammissibile solo in caso di dolo o colpa grave. Tanto è stabilito dall'art. 9 della legge, il quale inoltre sottopone l'azione di rivalsa (ma non quella di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei Conti) ad un termine di decadenza: infatti, se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale aventi ad oggetto il risarcimento del danno, la rivalsa può essere esercitata solo dopo che il danno sia stato risarcito in forza di un titolo giudiziale o stragiudiziale e comunque non oltre un anno dall'avvenuto pagamento. Infine, la sentenza di condanna, che sia stata pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o contro l'impresa di assicurazione, non fa stato nel giudizio di rivalsa se il medico non è stato parte del giudizio nel quale si sono accertate le responsabilità; invece l'eventuale transazione non è mai opponibile all'esercente la professione sanitaria. La legge non regola gli effetti di natura transitoria e dunque, nel silenzio del legislatore ed ai sensi dell'art. 11 delle Preleggi, non dovrebbe soffrire eccezioni il principio di irretroattività. Tuttavia, da tempo la giurisprudenza ha optato per una interpretazione “elastica” del suddetto principio. Infatti la Suprema Corte, confermando il suo consolidato orientamento, ancora recentemente ha affermato che «il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati» (Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2016, n. 16039). Alla luce del superiore arresto, dunque, dovrebbe ritenersi che l'art. 9 della l. 24/2017 non possa applicarsi a quei rapporti giuridici che si sono esauriti e debba invece incidere su quelli tuttora in corso al momento della sua entrata in vigore, a condizione, però, che la norma non disconosca effetti già verificatisi ovvero non privi di efficacia, in tutto o in parte, le conseguenze attuali o future che derivino da un fatto passato, per usare le stesse parole della Cassazione. Dunque, se la responsabilità del medico fosse già stata accertata – anche se con sentenza non ancora definitiva – prima della entrata in vigore della legge, probabilmente si violerebbe il principio di irretroattività se, applicando la norma in esame, non si consentisse alla struttura sanitaria di esercitare la rivalsa nei confronti del medico che non abbia agito con dolo o colpa grave. Parimenti, qualora il danno, al momento della entrata in vigore della legge, sia stato già risarcito sulla base di un titolo giudiziale o stragiudiziale, violerebbe l'art. 11 delle Preleggi – nel senso in cui è stato interpretato dalla giurisprudenza – l'applicazione della decadenza a questa fattispecie: conseguentemente, non potrebbe impedirsi alla struttura sanitaria di esercitare la rivalsa anche qualora fosse decorso più di un anno dal risarcimento del danno, fatti salvi, ovviamente, gli effetti dell'eventuale prescrizione. Viceversa, se solo il “fatto” fosse anteriore alla riforma, dovrebbe ritenersi, in accordo con la giurisprudenza della Suprema Corte, che la c.d. “Legge Gelli” trovi senz'altro applicazione nel caso in cui l'eventuale azione giudiziaria non sia stata ancora promossa: questa dovrà essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione disciplinato dall'art. 8, la domanda potrà essere rivolta direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'art. 10 e l'esercizio dell'eventuale azione di rivalsa e quella di responsabilità amministrativa saranno ammissibili se soddisfatte le condizioni previste dal successivo art. 9 e nei limiti da tale norma stabiliti. E ciò perché non pare potersi dubitare del fatto che l'applicazione della riforma interferisce su un momento (l'azione processuale) che cade interamente sotto la sua vigenza ed è del tutto irrilevante che sia anteriore l'evento che lo ha generato. Più problematica è la soluzione del quesito qualora un giudizio civile sia già pendente ma la vicenda processuale non si sia già definita con un accertamento di responsabilità: qui si sarebbe in presenza di un “rapporto” non ancora esaurito al quale, però, la norma in esame non potrebbe applicarsi. Qualche argomento in tal senso lo offre la stessa legge L'art. 13 della l. 24/2017 prevede che le strutture sanitarie e le imprese di assicurazione sono obbligate a comunicare al medico tanto l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato quanto l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti; adempimento da curare nel termine di dieci giorni pena, nel caso di omissione, tardività, incompletezza, la inammissibilità dell'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa. Poiché è presumibile che la struttura sanitaria, che sia stata evocata in giudizio dal danneggiato prima della entrata in vigore della riforma, non abbia comunicato al medico la pendenza del processo con le forme ed i tempi previsti dall'art. 13, ben difficilmente si potrà contestare alla suddetta struttura l'inosservanza di tale obbligo senza violare il principio di irretroattività della legge ed a maggior ragione non si potrà ritenere che a questa sia precluso l'esercizio dell'azione di rivalsa in danno del prestatore d'opera. Mutatis mutandis, a quei giudizi non dovrebbero applicarsi neppure le disposizioni previste dall'art. 9 e dunque la struttura sanitaria, senza che le si possa opporre l'eccezione di decadenza qualora la azione di rivalsa fosse promossa dopo l'anno dal pagamento, ben potrebbe promuovere la detta azione nei confronti del medico che non sia stato parte del processo ancora pendente alla data di entrata in vigore della riforma e del quale sia stata affermata la responsabilità, anche per colpa lieve, con sentenza successiva. Ovviamente, non dovrebbero sorgere particolari problemi interpretativi qualora invece il medico sia parte del processo pendente alla data di entrata in vigore della riforma ed in quella sede la struttura non abbia chiesto la rivalsa, riservandosi l'azione all'esito del giudizio di responsabilità: l'ambito di applicazione della norma, delimitato dal legislatore al caso in cui il medico non abbia partecipato al processo o al tentativo di conciliazione, precluderebbe una lettura estensiva della disposizione. In conclusione, è da escludere che la c.d. “Legge Gelli” possa retroagire; tuttavia la novella legislativa potrà regolare quei “rapporti giuridici” che non si siano esauriti nel momento della sua entrata in vigore, a condizione, però, che questa non interferisca con “effetti” che si siano già verificati nel vigore della normativa previgente e che non potranno essere vanificati dalle norme sopravvenute, pur essendo ancora pendente il rapporto giuridico.
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