Circolazione dei veicoli come attività pericolosa: il caso fortuito recide il nesso causale

Redazione Scientifica
14 Novembre 2017

La circolazione di veicoli è da ritenersi un caso particolare di attività pericolosa; il rischio di tale attività pericolosa, però, non deve essere stato neutralizzato da una causa efficiente sopravvenuta tale da interrompere il nesso eziologico.

IL CASO L'Associazione Caravan Club di Gorizia si rivolge al Tribunale di Gorizia per ottenere da un uomo il risarcimento dei danni patrimoniali, stimati in € 2.865,22, subiti in occasione del “Tour Ice 2002” per autocaravan in Islanda, per aver dovuto noleggiare un'autovettura sostitutiva in quanto il fuoristrada guidato dal convenuto era rimasto distrutto in seguito ad un incidente ascrivibile a sua colpa. Il giudice di prime cure rigetta la domanda e accoglie quella proposta in via riconvenzionale dall'uomo che ottiene dunque il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 20.579,27, per la riparazione del proprio veicolo incidentato, oltre alle spese sostenute per il rientro in Italia. La Corte d'Appello, successivamente adita dagli attori, riforma parzialmente la decisione rigettando la domanda riconvenzionale dell'uomo e compensando le spese di lite tra le parti. Il danneggiato ricorre dunque in Cassazione, sulla base di tre motivi.

ATTIVITÀ PERICOLOSA EX ART. 2050 C.C. In particolare l'odierno ricorrente denuncia come la Corte distrettuale avesse errato nell'escludere l'applicazione dell'art. 2050 c.c. all'organizzazione del “Tour Ice 2002”, trattandosi di circolazione stradale svolta in terre disabitate, inospitali, in ambiente quasi polare, su strade sterrate la cui percorrenza era difficoltosa. Secondo il ricorrente, lo squarcio del pneumatico doveva essere causalmente ricondotto al mancato controllo del tracciato, che dunque non ha consentito di rilevarne i pericoli, essendo poi irrilevante che lo scoppio della gomma sia stato causato da una pietra oppure da un banco di sabbia. La Corte d'Appello aveva infatti ritenuto che la fattispecie materiale non fosse riconducibile ad attività pericolosa ex art. 2050 c.c., dichiarando, invece, che il sinistro era avvenuto a causa dello scoppio accidentale di un pneumatico, negando pertanto la sussistenza del nesso causale tra l'evento e l'omessa verifica del percorso da parte degli organizzatori.

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI COME ATTIVITÀ PERICOLOSA La Suprema Corte ricorda che le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare (Cass. civ., Sez. Un., 29 aprile 2015 n. 8620) che la circolazione dei veicoli costituisce un caso particolare di attività pericolosa, dal momento che il legislatore ha costruito la disciplina dell'art. 2054 c.c. come sottospecie della regola generale ex art. 2050 c.c., nel senso che la circolazione di veicoli è da ritenersi un caso particolare di attività pericolosa. L'organizzazione di un tour di autocaravan, volto dunque alla circolazione su strada di più veicoli in correlazione e coordinamento tra loro, di dimensioni maggiori rispetto alle ordinarie automobili, costituisce attività pericolosa.

ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'esercente attività pericolosa, ricorda la Corte, è necessario l'accertamento del nesso causale tra attività stessa e danno subito, posto a carico del danneggiato. Deve dunque esistere una relazione diretta tra il danno ed il rischio specifico dell'attività pericolosa, antecedente necessario dell'evento, del quale il rischio sia valutato come una prevedibile conseguenza.

CASO FORTUITO E INTERRUZIONE DEL NESSO EZIOLOGICO La Suprema Corte precisa però che il rischio di tale attività pericolosa non deve essere stato neutralizzato da una causa efficiente sopravvenuta tale da interrompere il nesso eziologico. Il caso fortuito, infatti, produce effetti liberatori anche qualora l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, oltre che nelle ipotesi in cui l'evento sia attribuibile alla condotta del danneggiato stesso o di un terzo (Cass. civ. n. 5254/2006). Nel caso di specie il nesso causale è reciso dallo scoppio accidentale del pneumatico a causa di una pietra presente sul tracciato, che è inquadrabile come caso fortuito. Per questo la Corte rigetta il ricorso.

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