Il concordato in continuità di una società in house deve rispettare la disciplina sugli affidamenti diretti

Ivan Demuro
14 Novembre 2017

L'AGCM, con parere reso ai sensi dell'art. 22 L. n. 287/1990 in data 9 novembre 2017 invitato al Comune di Roma, ha precisato la necessità di rispettare la disciplina prevista per gli affidamenti in house anche in caso di concordato preventivo in continuità.

L'AGCM, con parere reso ai sensi dell'art. 22 L. n. 287/1990 in data 9 novembre 2017 invitato al Comune di Roma, ha precisato la necessità di rispettare la disciplina prevista per gli affidamenti in house anche in caso di concordato preventivo in continuità.

La questione riguarda la proposta di concordato preventivo, con ricorso c.d. in bianco, ritenuta ammissibile dal Tribunale di Roma in data 27 settembre 2017, presentata dalla società ATAC s.p.a. che gestisce il servizio trasporto pubblico nel Comune di Roma.

Come è noto anche dalla cronaca giornalistica, la società a causa di un rilevante indebitamento, oltre ad avere riportato delle perdite, non è più in grado di adempiere ai debiti esigibili nonché di procedere ad una adeguata manutenzione e rinnovo del parco mezzi. Il tutto determina delle gravi conseguenze sulla qualità e sulla continuità del servizio pubblico.

La proposta di concordato presuppone la continuazione dell'attività anche dopo la scadenza del contratto di servizio pubblico (di trasporto) attualmente prevista al 3 dicembre 2019.

Da ciò si desume che dopo tale data l'ATAC s.p.a. dovrebbe continuare la gestione del servizio pubblico di trasporto pubblico attraverso una proroga dell'attuale affidamento o un nuovo affidamento in house.

L'AGCM ritiene che la proposta così come formulata non sia rispettosa di quanto previsto per la proroga degli affidamenti che ha quale presupposto una situazione di emergenza derivante dall'interruzione del servizio o anche dal solo pericolo imminente di sua interruzione. Secondo l'AGCM ipotizzare una proroga con due anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza dell'affidamento integrerebbe una proroga automatica da censurare in quanto vi sarebbe un lasso di tempo sufficiente per porre in essere le iniziative propedeutiche alla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale.

Qualora il luogo di una la proroga dell'affidamento il concordato si esegua attraverso un nuovo affidamento in house secondo l'AGCM sarebbe necessario il rispetto della disciplina di matrice europea prevista per gli affidamenti diretti in termini di adeguata motivazione, ragioni di convenienza economica, di efficienza, di economicità, di sostenibilità finanziaria (asseverata da un intermediario finanziario) nonché di qualità del servizio reso ai cittadini.

Per l'AGCM quindi nell'ambito di una procedura concorsuale di gestione della crisi è necessario anche il rispetto della disciplina prevista per gli affidamenti in house e per la loro eventuale proroga e ciò non potrà avvenire in presenza di scelte volte a prevedere “solo” una gestione della crisi dando per “scontato” l'affidamento del servizio alla società.

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