L’accertamento della copertura del sinistro non incide sulla decorrenza della prescrizione
15 Novembre 2017
IL CASO Una società cita in giudizio la propria compagnia assicurativa per sentirla condannare alla manleva del risarcimento corrisposto agli eredi di un dipendente deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro del quale era stata accertata in via definitiva la responsabilità della società stessa. Sia nel primo che nel secondo grado di giudizio viene rigettata la domanda per intervenuta prescrizione; la società ricorre ora in Cassazione.
DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE La Società lamentava come la Corte d'Appello di Roma non avesse considerato , per la decorrenza del termine prescrizionale, che il proprio diritto ad essere tenuta indenne dall'assicuratore poteva essere fatto valere solo nel momento in cui l'evento lesivo si fosse tradotto in uno dei fatti coperti da garanzia assicurativa. Nella fattispecie concreta , ciò si era verificato nel momento in cui era stata accertata la natura subordinata del rapporto tra la società ed il dipendente, non tanto al momento in cui si era verificato il decesso.
NESSUN PREVENTIVO ACCERTAMENTO La Suprema Corte, nel dichiarare infondato il ricorso, ricorda che, secondo il tenore letterale dell'art. 2952, comma 3, c.c. e la finalità ad esso sottesa, la decorrenza del termine di prescrizione per esercitare il diritto di manleva non presuppone il preventivo accertamento della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura assicurativa. Secondo la Cassazione, un tale accertamento è da considerarsi sicuramente preliminare alla successiva liquidazione del sinistro ma non incide, a monte, sulla decorrenza del termine. Il solo fatto che sia stata avanzata una richiesta di risarcimento per una fattispecie di responsabilità rientrante nella copertura assicurativa comporta la decorrenza del termine prescrizionale, onerando il responsabile all'attivazione del proprio assicuratore, «assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi» (Cass. civ., n. 19660/2014). La Corte dunque rigetta il ricorso. |