Contenuto degli atti di parte

Paolo Fraulini
15 Novembre 2017

L'elenco degli atti di parte è fornito dall'art. 125 c.p.c. che, indicandone il contenuto-forma, provvede ad enumerarli: citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto. In questa sede ci occuperemo dei più recenti approdi in tema di invalidità di tali atti previsti dalla norma.

Inquadramento

IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

L'elenco degli atti di parte è fornito dall'art. 125 c.p.c. che, indicandone il contenuto-forma, provvede ad enumerarli: citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto. Per tali atti il codice di rito prevede forme particolari, che fanno dunque eccezione al principio generale di libertà enunciato dall'art. 121 c.p.c..

Il cit. art. 125 c.p.c. fissa il contenuto minimo dei menzionati atti di parte (Andrioli, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1957, 356), ma, evidentemente, le prescrizioni da esso dettate vanno di volta in volta integrate con quelle specificamente poste per ciascuno dei singoli atti processuali ivi contemplati (in proposito si rinvia a G. Ianni, Citazione, in ilProcessoCivile.it; G. Fanelli, Controricorso, in ilProcessoCivile.it; V. Colandrea, Precetto, in ilProcessoCivile.it), dovendosi piuttosto notare in questa sede che la disposizione non stabilisce alcuna sanzione dipendente dall'inosservanza delle prescrizioni poste.

Ed è proprio dei più recenti approdi in tema di invalidità degli atti di parte previsti dalla norma che occorre in sintesi occuparsi.

La citazione

In tema di contenuto-forma dell'atto di citazione si rafforza l'orientamento sostanzialista che relega a ipotesi eccezionali i casi di inesistenza e nullità. Il principio che si è consolidato è nel senso di estendere la sanabilità dei vizi, applicando la sanzione della nullità a ipotesi residuali e del tutto patologiche. Così si è ammessa la sanatoria della nullità della citazione di una società estinta, nell'ipotesi che si costituisca quella che l'ha incorporata (Cass. civ.,18 marzo 2014, n. 6202); e si è escluso che la sentenza pronunciata in esito a processo introdotto da una citazione priva di procura alle liti sia inesistente, con la conseguente idoneità al passaggio in giudicato per mancata impugnazione (Cass. civ., Sez.Un. 12 ottobre 2011, n. 20934); nullità e non inesistenza determinano la falsità della sottoscrizione della parte (Cass. civ., 16 maggio 2002, n. 7186); la concessione di un termine a comparire inferiore a quello di legge (Cass. civ.,31 maggio 2006, n. 12965); l'errore nella identificazione della parte convenuta (Cass. civ., 12 agosto 2000 n. 10790; Cass. civ., 2 ottobre 2015, n. 19709). Si è invece dichiarata l'inesistenza di una citazione consegnata materialmente dall'attore al convenuto, quand'anche iscritta a ruolo (Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 9772).

Determina nullità della citazione anche l'omessa specificazione della causa petendi nell'ipotesi di introduzione di una pluralità di domande distinte, non potendo il giudice operare la relativa qualificazione sostituendosi all'onere di parte (Cass. civ.,10 giugno 2015, n. 12059); quanto all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda, la sussistenza del vizio va scrutinata tenendo conto dell'esigenza difensiva del convenuto, sicché si verifica solo ove sia assolutamente incerto, anche in relazione alla documentazione depositata dall'attore, il contenuto della domanda giudiziale o le ragioni che la sorreggono (Cass. civ.,15 maggio 2013, n. 11751).

Va ricordato che i rimedi della rinnovazione dell'atto e della sua sanatoria per raggiungimento dello scopo sono stati dichiarati espressamente applicabili anche al rito sommario di cognizione (Cass. civ., 6 marzo 2017, n. 5517).

In tema di vizi della costituzione dell'attore si è ritenuto che in ipotesi di notificazione non valida scatti il meccanismo della sua rinnovazione, del tutto a prescindere dalla eventuale costituzione dell'attore oltre i dieci giorni dal suo compimento (Cass. civ., 31 maggio 2017, n.13775); possibile anche la iscrizione con “velina”, salva la necessità della produzione dell'originale al fine dell'eventuale controllo della regolare instaurazione del rapporto processuale (Cass. civ., ord.,9 febbraio 2017, n. 3527; Cass. civ., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598); i vizi della nota di iscrizione a ruolo determinano nullità solo ove ridondino in assoluta incertezza sulla domanda giudiziale cui l'atto si riferisce, diversamente risultando mere irregolarità formali (Cass. civ., 2 marzo 2015, n. 4163).

Il ricorso

In tema di giudizi introdotti con ricorso, si è ritenuto che la mancanza della firma digitale dell'avvocato non determini l'inesistenza dell'atto, ma solo la sua nullità sanabile attraverso il raggiungimento dello scopo (Cass. civ., ord., 14 marzo 2017, n. 6518); che la mancanza di procura alle liti in fase di ricorso per ingiunzione determini l'invalidità della fase monitoria e dell'eventuale fase di opposizione se introdotta sulla base del medesimo titolo (Cass. 26 febbraio 2013, n. 4780); che il ricorso per cassazione, ai fini della sua completezza, ove deduca un error in procedendo, debba indicare specificamente la fattispecie cui si riferisce e la collocazione fisica degli atti e dei documenti nel fascicolo processuale, non potendo la Corte procedere a un'indagine autonoma sul punto (Cass. civ., Sez.Un., 22 maggio 2012, n. 8077); che, in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione è essenziale che la procura speciale al difensore sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione mentre è irrilevante che sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tali requisiti previsti a pena di nullità (Cass. civ., 17 marzo 2017, n. 7014); che, sempre in tema di ricorso per cassazione, l'omessa esposizione dei fatti di causa determini l'inammissibilità dell'atto, senza che ad esso possa applicarsi il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nella ricostruzione della vicenda attraverso gli atti processuali (Cass. civ., ord., 22 settembre 2016, n. 18623).

La comparsa

In relazione alla comparsa di risposta si è ritenuto che la mancata formulazione delle conclusioni richiesta dall'art. 167 c.p.c., pur integrando un elemento costitutivo dell'atto, non determini nullità dell'atto ove, dal tenore complessivo della comparsa, non risultino genericità o imprecisioni, e dunque sia raggiunto il suo scopo (Cass. civ., 12 giugno 2008, n. 15707); più in generale, in tema di comparse, si è affermato che la mancata assegnazione dei termini, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Cass. civ.,ord., 15 settembre 2016, n. 18149; Cass. civ.,sent., 12 giugno 2012, n. 9539; contra: Cass. civ.,sent., 9 aprile 2015, n. 7086 e sent. 13 novembre 2003, n. 17133); che la comparsa di intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso deve essere notificata al convenuto contumace anche se l'interventore si associ alle domande degli altri soggetti, già partecipi del giudizio, poiché il contumace, oltre a poter contestare la legittimità dell'intervento od opporre eccezioni personali, ha comunque diritto ad essere informato della presenza in causa di una nuova parte (Cass. civ., 31 agosto 2015, n. 17328); sul punto, tuttavia si è anche precisato che la nullità conseguente può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza, e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. civ., 17 giugno 2010, n. 14625); l'errore in merito al computo dei termini stabiliti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale non comporta la nullità della sentenza, non essendo tale sanzione comminata da alcuna disposizione di legge (Cass. civ., sent., 20 luglio 2001, n. 9926; Cass. civ.,sent., 9 agosto 1989, n. 3678).

Il controricorso

Nel giudizio di cassazione, la notifica del controricorso contenente ricorso incidentale ad un difensore diverso da quello risultante dalla procura apposta a margine del ricorso principale è stata considerata inesistente anziché nulla - con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale - in quanto espletata in un luogo assolutamente non riferibile alla persona del destinatario, a nulla rilevando l'identità di tale luogo (medesimo indirizzo di studio) e il fatto che il difensore destinatario abbia assistito la parte nel giudizio di merito (Cass. civ.,Sez. Un., sent., 13 febbraio 2008, n. 3395); così come inesistente è stata ritenuta la notificazione del controricorso solo tentata e non compiuta (Cass. civ.,sent., 21 giugno 2007, n. 14487; Cass. civ.,sent., 21 giugno 2007, n. 14487); è stata ritenuta invece valida la notificazione del controricorso per cassazione eseguita ad istanza dell'avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorché non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, perché il particolare requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non quella procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell'ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore (Cass. civ.,ord., 27 aprile 2017, n. 10403); parimenti valida la notificazione del controricorso per cassazione da parte dell'ufficiale giudiziario territoriale, anziché da parte di quello di Roma (Cass. civ., sent., 31 ottobre 2014, n. 23172).

Il precetto

In relazione al contenuto dell'atto, si è ritenuto che il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi che permettano l'esatta identificazione del titolo esecutivo, in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto stesso possa raggiungere lo scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo dispositivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva (Cass. civ., sent., 25 maggio 2007, n. 12230); che l'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso o attraverso il successivo comportamento del debitore (Cass. civ.,ord., 20 giugno 2017, n. 15316; Cass. civ.,sent., 2 dicembre 2014, n. 25433); che la mancata indicazione nel precetto del termine entro il quale dev'essere adempiuta l'obbligazione non costituisce causa di nullità ma una mera irregolarità operando, in caso di mancata ovvero diversa indicazione, il termine fissato dall'art 482 c.p.c. (Cass. civ., sent., 8 gennaio 1980, n. 133); che il titolo esecutivo può essere notificato unitamente al precetto, pur essendo logicamente anteriore (Cass. civ.,sent., 25 febbraio 1994 n. 1930); che il precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo, di talché, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo, salva l'avvenuta anteriore proposizione dell'opposizione da parte del debitore (Cass. civ.,sent., 8 maggio 2006, n. 10497); che il precetto può essere validamente sottoscritto anche da un procuratore esercente extra districtum (Cass. civ., sent., 11 maggio 1989, n. 2151); che la mancanza assoluta di sottoscrizione determina nullità insanabile (Cass. civ.,sent., 9 luglio 2001, n. 9292); che l'assenza di sottoscrizione della parte e del suo difensore sulla copia notificata del precetto non è causa di nullità dell'atto, né impedisce allo stesso di raggiungere il suo scopo qualora l'ufficiale giudiziario attesti di aver ricevuta la detta copia dal difensore ivi indicato e la copia risulti conforme all'originale (Cass. civ., sent., 22 giugno 2001 n. 8593); che l'eventuale nullità della notificazione del precetto resta sanata per raggiungimento dello scopo dalla avvenuta proposizione della relativa opposizione da parte del debitore (Cass. civ., ord., 15 dicembre 2016, n. 25900); che il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, in quanto la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ.,sent., 23 ottobre 2014, n. 22510); che l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. civ.,sent., 19 febbraio 2013, n. 4008); che la mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio da parte del creditore procedente nell'atto di precetto, ai sensi del terzo comma dell'art. 480 c.p.c., non importa nullità del precetto bensì soltanto l'individuazione del forum executionis, ai fini della proposizione della opposizione a precetto, nel luogo in cui l'atto è stato notificato (Cass. civ.,sent., 11 maggio 1989, n. 2151); che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. civ.,sent., 30 gennaio 2013, n. 2160; Cass. civ.,sent., 29 febbraio 2008, n. 5515); che è nullo il precetto intimato sulla base di una procura conferita dalla parte nella fase di merito e poi deceduta, non trovando applicazione il principio di ultrattività del mandato (Cass. civ.,sent., 8 febbraio 2012, n. 1760); che la fissazione di un termine ad adempiere inferiore ai dieci giorni contenuta nel precetto non costituisce causa di nullità dell'atto a condizione che l'esecuzione non sia iniziata prima del termine stabilito "ex lege" (Cass. civ.,sent., 4 gennaio 2002, n. 55).

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