Diligenza del lavoratore nell'organizzazione aziendaleFonte: Cod. Civ. Articolo 2104
16 Novembre 2017
Il datore può esigere, in forza del dovere di diligenza del lavoratore, una prestazione che non è individuata nel contratto di assunzione, ma è necessaria al suo svolgimento nell'azienda?
L'art. 2104 c.c. pone in capo al lavoratore un generale dovere di diligenza il quale non è limitato al solo svolgimento della prestazione dovuta contrattualmente. Infatti, si considerano inclusi anche quegli adempimenti risultanti strumentali al corretto e proficuo inserimento dell'attività lavorativa all'interno dell'organizzazione predeterminata dal datore, nonché quelli accessori rispetto all'attività principale. Da ciò consegue che, nell'esercizio del proprio potere organizzativo, il datore possa richiedere al dipendente anche una prestazione non oggetto di espressa previsione nel contratto di assunzione. Si tenga presente che tale potere datoriale deve essere contenuto entro i limiti ordinari di tempo del lavoro, nonché quelli strettamente collegati alla natura stessa della prestazione lavorativa. In merito: Cass. n. 23178/2017 e n. 1978/2016. |