Opposizione a cartella esattoriale: natura giuridica dell'estratto di ruolo e notifica eseguita dal concessionario
16 Novembre 2017
Massima
L'estratto di ruolo costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito. La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Il caso
Tizio proponeva opposizione agli atti esecutivi innanzi al Tribunale di Taranto, avverso una cartella esattoriale emanata da Equitalia eccependone la inesistenza della notifica perché eseguita direttamente dal concessionario a mezzo posta e senza redazione delle relazioni di notificazione. Equitalia si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla natura giuridica del credito vantato dall'Ente impositore. Il Tribunale adito rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione ed accoglieva l'opposizione di Tizio annullando le cartelle di pagamento, «nonché ogni atto alle stesse connesso, consequenziale o presupposto», sulla base della nullità delle relative notificazioni in quanto effettuate a mezzo posta, senza redazione di relazioni di notificazione. Avverso questa sentenza Equitalia proponeva ricorso principale in Cassazione deducendo tre motivi. Tizio presentava a sua volta un controricorso. Le questioni
Le questioni affrontate dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza in commento sono le seguenti: - se una cartella di pagamento indica crediti di diversa natura giuridica, è necessario proporre diverse opposizioni avverso i giudici possidenti giurisdizione sui diversi crediti? - Quale è la natura giuridica e la funzione dell'estratto di ruolo? - È valida e legittima ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/73 la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento eseguita direttamente dal concessionario della riscossione? Oppure deve avvalersi di uno dei soggetti indicati nel comma 1 del medesimo art. 26 ai fini della notifica a mezzo posta? - Laddove la notifica della cartella di pagamento sia eseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è necessaria la redazione della relata di notifica? - Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi intentato dal debitore, è necessaria l'allegazione ad opera del concessionario della cartella esattoriale notificata unitamente all'avviso di ricevimento della cartella di pagamento debitamente sottoscritto? Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte ha accolto il ricorso con rinvio allo stesso Tribunale dinanzi ad un magistrato diverso per valutare nuovamente l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Equitalia e le altre questioni proposte nonché per la regolamentazione delle spese di giudizio.
Il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. ex art. 49, d.P.R. n. 602/73) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l'indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/73 (così Cass. civ., n. 24235/2015); l'estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. civ., n. 11141/2015 e n. 11142/2015); pertanto l'estratto di ruolo «costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito» (Cass. civ., n. 11141 e n. 11142/15); - conseguentemente, sulla base delle risultanze del ruolo, va individuato il giudice avente giurisdizione, a seconda che si tratta di crediti di natura tributaria (riservati alla cognizione delle Commissioni Tributarie) ovvero di natura non tributaria (riservati alla cognizione del giudice ordinario, nonché alla competenza del giudice del lavoro, se di natura previdenziale). In caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ove l'involucro contenga plurime cartelle e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c., che l'autore della comunicazione fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. A tale fine l'indicazione dei numeri delle cartelle sull'avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12, d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, pur non assumendo fede privilegiata, visto che vi provvede non l'agente postale ma lo stesso mittente, ha valore sul piano presuntivo ed ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova (Cass. civ., n. 20786/2014). A maggior ragione quest'ultima presunzione opera nel caso in cui il plico contenga una sola cartella. Non vi è alcun onere per il concessionario di conservare ed esibire la cartella di pagamento, poiché, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. civ., n. 10326/2014). Osservazioni
L'ordinanza in questione non risolve nuove questioni in materia di opposizione a cartella esattoriale, ma ribadisce e conferma principi e soluzioni giuridiche già enunciate in proprie precedenti pronunce, potendo così contribuire al consolidamento dei nuovi indirizzi giurisprudenziali. Dopo aver confermato che l'estratto del ruolo è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli, per cui assolve ad una funzione analoga al precetto (Cass. civ., n. 11141/2015 e n. 11142/2015), la Suprema Corte ribadisce il principio risalente fino dall'ordinanza delle Sezioni Unite n. 3001/2008 secondo cui in caso di unica cartella esattoriale che contenga diverse pretese creditorie, occorre presentare avverso essa, diversi ricorsi innanzi alle Autorità giurisdizionali (commissione tributaria, giudice ordinario, giudice del lavoro) possidenti giurisdizione sulle distinte pretese degli enti impositori indicati in cartella. Nell'ordinanza si riafferma l'orientamento che ammette la notifica della cartella di pagamento a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente ad opera del concessionario per la riscossione. L'orientamento contrario affermatosi nella giurisprudenza complementare dei Giudici di Pace e delle commissioni tributarie a partire dall'ormai nota sentenza della Comm. Trib. Lecce 8 aprile del 2009, interpreta il disposto dell'art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/73 coordinandola con quanto asserito nella prima parte del comma 1, di modo che, dal combinato disposto delle due disposizioni si ricava che la notifica a mezzo postale sarebbe valida solo se eseguita dagli ufficiali del concessionario o da uno dei soggetti ivi indicati. La Cassazione non ha mai avallato, ma, anzi, ha sconfessato questa chiave di lettura ermeneutica ammettendo la notifica a mezzo del servizio postale della cartella di pagamento, da ultimo in ordinanza n. 17248/2017 «In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell'iscrizione ipotecaria può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione». Ad ogni buon conto, pur se si ritenesse nulla la notifica effettuata secondo questo procedimento, indubbiamente la consegna del plico presso l'indirizzo del destinatario pone a conoscenza del debitore l'esistenza della pretesa impositiva iscritta a ruolo nei suoi confronti, conseguendone che la notifica nulla raggiunge comunque il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. Non potrebbe mai profilarsi una inesistenza giuridica della notifica, che ricorre solo quando l'atto viene consegnato in un luogo e ad un destinatario per nulla riconducibile al reale debitore. La Cassazione ribadisce nell'ordinanza il principio già enunciato in Cass. civ., n. 20786/2014 secondo cui non è necessario che il concessionario per la riscossione alleghi, nel giudizio di opposizione intentato dal debitore che deduca di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale, la copia della cartella esattoriale stessa, essendo sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento con la sottoscrizione del destinatario; in tal caso infatti si presume ex art. 1335 c.c. che la cartella sia stata ricevuta dal debitore mediante esame della corrispondenza dell'indicazione dei numeri delle cartelle sull'avviso di ricevimento medesimo. |