Il raddoppio dei termini non opera se la notizia di reato viene trasmessa oltre il termine ordinario di accertamento

La Redazione
16 Novembre 2017

Ai fini di un legittimo raddoppio dei termini di accertamento per i periodi di imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2016, condizione necessaria è la presentazione della denuncia entro i termini decadenziali "brevi"...

L'art. 1, commi 130, 131 e 132, della L. n. 208/2015 ha implicitamente abrogato il regime transitorio previsto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128/2015, in modo che, ad oggi, ai fini di un legittimo raddoppio dei termini di accertamento per i periodi di imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2016, condizione necessaria è la presentazione della denuncia entro i termini decadenziali "brevi".

Si ritiene, pertanto, non condivisibile la lettura data alla questione in oggetto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 16 dicembre 2016, n. 26037, secondo cui la nuova normativa di cui alla L. n. 208/2015 non sostituirebbe la precedente, bensì, per quanto non espressamente previsto, le due normative coesisterebbero e disciplinerebbero due ipotesi diverse (agli atti che, "alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati ancora notificati, si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell'art. 1 L. n. 208/2015; qualora, invece, gli avvisi di accertamento relativi a periodo d'imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano già stati notificati, si applica la disciplina dettata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 128/2015”).

La L. n. 208/2015, con l'art. 1, commi 130, 131 e 132, ha riscritto le regole riguardanti la disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, attraverso la sostituzione degli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Viene quindi abrogato il termine di notifica prima previsto, ossia la notifica degli accertamenti entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ne consegue che, per la notifica degli avvisi, l'Agenzia delle Entrate deve osservare i nuovi termini previsti, senza tenere conto dell'esistenza o meno della denuncia penale.

Le novità si applicano agli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 ed ai periodi successivi, mentre per gli anni precedenti rimangono valide le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 128/2015, in forza delle quali la denuncia penale idonea a far scattare il raddoppio dei termini deve essere presentata prima della scadenza prevista per l'accertamento.

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