Dichiarazione di fallimento e accordi in deroga alla disciplina dell'art. 2112 c.c.: validi in quanto conformi alla legislazione comunitaria
16 Novembre 2017
In caso di dichiarazione di fallimento, gli accordi in deroga alla disciplina dell'art. 2112 c.c., che ha sostanzialmente recepito l'art. 3 della direttiva 2001/23, sono perfettamente conformi alla legislazione comunitaria e dalla stessa consentiti. In base alla disciplina dettata dalla direttiva comunitaria, infatti, la distinzione tra procedure liquidatorie e procedure conservative può assumere rilevanza solo per ciò che riguarda gli accordi stipulati da imprese soggette a procedure di insolvenza analoghe alla procedura fallimentare ma non anche per imprese che siano state dichiarate fallite (nel caso è stata dichiarata la legittimità di un accordo con quale era stata prevista la ricostituzione del rapporto ex novo con la società cessionaria; non potendo la lavoratrice richiedere arretrati maturati alle dipendenze della cedente né far valere la solidarietà di cui all'art. 2112 c.c.). |