Dichiarazione di fallimento e accordi in deroga alla disciplina dell'art. 2112 c.c.: validi in quanto conformi alla legislazione comunitaria

Daniela Fargnoli
16 Novembre 2017

In caso di dichiarazione di fallimento, gli accordi in deroga alla disciplina dell'art. 2112 c.c., che ha sostanzialmente recepito l'art. 3 della direttiva 2001/23, sono perfettamente conformi alla legislazione comunitaria e dalla stessa consentiti. In base alla disciplina dettata dalla direttiva comunitaria, infatti, la distinzione tra procedure liquidatorie e procedure conservative può assumere rilevanza ...

In caso di dichiarazione di fallimento, gli accordi in deroga alla disciplina dell'art. 2112 c.c., che ha sostanzialmente recepito l'art. 3 della direttiva 2001/23, sono perfettamente conformi alla legislazione comunitaria e dalla stessa consentiti. In base alla disciplina dettata dalla direttiva comunitaria, infatti, la distinzione tra procedure liquidatorie e procedure conservative può assumere rilevanza solo per ciò che riguarda gli accordi stipulati da imprese soggette a procedure di insolvenza analoghe alla procedura fallimentare ma non anche per imprese che siano state dichiarate fallite (nel caso è stata dichiarata la legittimità di un accordo con quale era stata prevista la ricostituzione del rapporto ex novo con la società cessionaria; non potendo la lavoratrice richiedere arretrati maturati alle dipendenze della cedente né far valere la solidarietà di cui all'art. 2112 c.c.).

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