Ai fini della detrazione IVA, l'indirizzo del fornitore non rileva

La Redazione
16 Novembre 2017

La Corte di Giustizia Europea con sentenza di ieri (cause riunite C-374/16 e C-375/16) ha sancito l'impossibilità di negare il diritto alla detrazione dell'IVA qualora il fornitore non abbia indicato nella fattura l'indirizzo del luogo in cui esercita l'attività economica.

Nella sentenza pronunciata ieri dagli Eurogiudici (nelle cause riunite C-374/16 e C-375/16) è stata sancita l'impossibilità di negare il diritto alla detrazione dell'IVA qualora il fornitore non abbia indicato nella fattura l'indirizzo del luogo in cui esercita l'attività economica.

Le questioni pregiudiziali:

  • viene richiesto in prima analisi se una fattura necessaria ai fini dell'esercizio del diritto a detrazione contenga l'«indirizzo completo» ai sensi dell'art. 226, punto 5, della Direttiva 2006/112/CE, quando l'impresa fornitrice indica, nella fattura da essa emessa a fronte della prestazione, un indirizzo presso il quale essa è raggiungibile sì per posta ma dove non svolge alcuna attività economica.
  • inoltre viene richiesto se l'art. 168, lettera a), in combinato disposto con l'art. 178, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE, osti, tenuto conto dell'esigenza di effettività, a una prassi nazionale che tiene conto della buona fede riposta dal destinatario della prestazione riguardo al soddisfacimento delle condizioni per la detrazione solo al di fuori del procedimento di accertamento dell'imposta nell'ambito di un separato procedimento secondo equità. Se sia possibile richiamare al riguardo l'art. 168 della direttiva di cui trattasi.

Premesso che, il soggetto passivo IVA, deve disporre di una fattura redatta in conformità alla predetta direttiva per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta (e nel dettaglio l'art. 226 cit. prevede l'indicazione del “nome e indirizzo completo del soggetto passivo e dell'acquirente o del destinatario”) - i Giudici, però, rilevano che nelle diverse versioni dell'articolo in commento non è sempre presente l'aggettivo "completo" [...talune delle versioni linguistiche di detta disposizione, come le versioni in lingua spagnola, inglese, francese o lettone, si riferiscono, rispettivamente al «nombre completo y la dirección», a «the full name and address», al «nom complet et l'adresse» o a «pilns vārds vai nosaukums un adrese», mentre altre versioni, precisamente le versioni in lingua tedesca o italiana, prevedono l'obbligo di indicare il «vollständigen Namen und die vollständige Anschrift» o il «nome e l'indirizzo completo»].

Tuttavia, si legge in sentenza, "l'assenza o la presenza dell'aggettivo «completo» nella formulazione di tale requisito non fornisce indicazioni quanto alla questione se l'indirizzo, riportato sulla fattura, debba corrispondere al luogo in cui il soggetto che emette la medesima esercita la sua attività economica".

Alla luce delle considerazioni esposte ne discende che gli obblighi attinenti alle indicazioni in parola devono essere oggetto di un'interpretazione restrittiva secondo cui non è possibile per gli Stati membri prevedere obblighi più stringenti di quelli derivanti dalla direttiva IV; il diritto alla detrazione non può, in linea di principio, essere limitato e deve essere riconosciuto in presenza delle condizioni sostanziali, anche qualora il soggetto passivo non si sia attenuto ad alcune condizioni formali (cfr. Corte di Giustizia Ue 15 settembre 2016 causa C-518/14); l'indicazione nella fattura dell'indirizzo, del nome e del numero di identificazione IVA del soggetto che emette il documento ha la finalità di collegare il predetto operatore economico con una determinata transazione economica, permettendo all'Amministrazione finanziaria di verificare il pagamento dell'IVA dovuta e, se del caso, la spettanza del diritto alla detrazione dell'imposta.

Ne emerge che, per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA da parte del destinatario dei beni o dei servizi, non è richiesto che le attività economiche del fornitore siano esercitate all'indirizzo indicato nella fattura emessa da quest'ultimo.

Occorre, pertanto, rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'art. 168, lettera a), e l'art. 178, lettera a), della Direttiva IVA, in combinato disposto con l'art. 226, punto 5, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che gli stessi ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che subordina l'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta a monte all'indicazione sulla fattura dell'indirizzo del luogo in cui il soggetto che emette quest'ultima esercita la sua attività economica.

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