Sublocazione di una stanza
16 Novembre 2017
È possibile che un conduttore possa affittare una stanza a studenti?
La disciplina posta dall'art. 2 della l. n. 392/1978, a differenza di quanto avviene per la cessione del contratto, consente al conduttore la sublocazione parziale dell'immobile locato. La disposizione normativa appena richiamata, infatti, stabilisce che «il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati» (dall'art. 2 della l. n. 392/1978). Viceversa si deve ricordare che la sublocazione totale dell'immobile è vietata «senza il consenso del locatore». La risposta al quesito è, dunque, senz'altro affermativa, con l'unico limite che appare necessario verificare se nel contratto che regola il rapporto in questione non vi siano previsioni negoziali specifiche che limitino il diritto del conduttore di sublocare anche in parte l'immobile. Il contratto può, infatti, diversamente regolare la materia e consentire la sublocazione con maggiore ampiezza ovvero escluderla in toto. È opportuno sottolineare che anche in presenza di una clausola di tal fatta che interdica la facoltà di sublocazione, non è comunque escluso che il conduttore possa ospitare, anche per un cospicuo periodo di tempo, un prossimo congiunto (Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2012, n. 9931). Si segnala, infine, la necessità per il conduttore che decida di sublocare parzialmente l'immobile di assolvere, comunque, l'onere di comunicare al locatore la sublocazione, al fine di consentirgli di sapere le persone che abitano nell'immobile locato. La mancata comunicazione al locatore, pur non determinando ipso facto la risoluzione del contratto, costituisce un inadempimento che, in caso di contenzioso, dovrebbe essere valutata dal giudice, in relazione all'interesse del locatore, con riferimento a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. ai fini della possibile risoluzione per inadempimento.
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