Il condomino può impugnare in Cassazione con ricorso incidentale a seguito di controricorso proposto dal Condominio?La parola passa alle Sezioni Unite

Edoardo Valentino
17 Novembre 2017

A fronte di diversi e non univoci orientamenti sul punto, la II sezione Civile rimette alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità per i singoli condomini di intervenire in giudizio successivamente al Condominio, con un intervento ad adiuvandum.

Il giudizio di merito. La vicenda in commento principia quando una condomina, proprietaria degli ultimi tre piani di uno stabile, decideva di modificare la scala che collegava il quarto e il quinto piano. Detta scala era infatti esterna al palazzo, ma la condomina realizzava delle opere per fare sì che la scala passasse dall'interno dello stabile collegando il penultimo all'ultimo piano.
A tale opera si opponeva il Condominio, affermando come un articolo del regolamento prevedesse il divieto di effettuare «qualsiasi opera che modifichi le facciate, i prospetti e l'estetica degli edifici». Il Tribunale accoglieva le difese del Condominio, condannando la condomina alla riduzione in pristino delle opere.
La condomina, quindi, si risolveva ad appellare detta sentenza, e la Corte d'Appello di Roma – investita delle questione – accoglieva il ricorso sul punto della riduzione in pristino. In tale giudizio, però, vi era una soccombenza reciproca: i Giudici, infatti, negavano anche la correttezza del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato della condomina, ma accoglievano il suo appello quanto al «difetto di prova di un aggravamento della servitù conseguente allo spostamento all'interno dell'appartamento della scala di accesso al quinto piano».

Al controricorso del Condominio si accosta anche un ricorso incidentale presentato personalmente da una condomina. Stante la parziale soccombenza, la condomina decideva di ricorrere in Cassazione al fine di ottenere la riforma della decisione d'appello.
Avverso detta iniziativa processuale resisteva il Condominio, depositando controricorso articolato in due motivi di diritto nel quale, sostanzialmente, sosteneva la correttezza del ragionamento della Corte d'Appello.
Nel controricorso, però, il Condominio si limitava a contestare il contenuto del ricorso della condomina, ma non impugnava i capi della sentenza di appello ove era risultato soccombente.
Una seconda condomina, quindi, proponeva successivo ricorso incidentale avverso i capi della sentenza di appello in cui il Condominio era risultato soccombente (ossia la domanda di riduzione in pristino e la compensazione delle spese di appello). Su tali capi, difatti, il Condominio come detto non aveva proposto alcuna domanda in Cassazione e la seconda condomina era intervenuta proprio per sopperire alle mancanze della difesa del Condominio.

La Cassazione rinvia alle Sezioni Unite sull'ammissibilità del ricorso incidentale quando il Condominio ha già agito in Cassazione, precludendosi la possibilità di sollevare alcune eccezioni. La Cassazione, all'esito della sentenza n. 27101/15 del 15 novembre, disponeva la trasmissione degli atti al Primo Presidente della Suprema Corte per valutare una eventuale investitura delle Sezioni Unite sul punto.
Alla luce di quanto illustrato, quindi, quale era la questione di diritto tanto controversa da comportare addirittura un rinvio alle Sezioni Unite?
La questione riguarda i principi di “rappresentanza reciproca” e della “legittimazione sostitutiva”; tali principi di diritto, propri della comunione ordinaria e adattati al Condominio trascurando la specialità dell'art. 1131 c.c., comportano che un condomino ossa agire a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi, qualora il condomino, agisca non a tutela di un bene comune o di un interesse collettivo, ma faccia valere l'interesse personale del singolo condomino.
Nel caso concreto, infatti, il Condominio si era difeso in Cassazione dal ricorso depositato dalla prima condomina mediante un controricorso.
In detto atto, il Condominio, non si era difeso su tutti i capi della sentenza di appello, ma solo rispetto alle domande proposte dalla condomina in Cassazione.
Conseguentemente, il Condominio aveva prestato acquiescenza rispetto ad alcune questioni (ossia la domanda di riduzione in pristino e la compensazione delle spese di appello) sulle quali era rimasto soccombente in appello.
La seconda condomina, quindi, era intervenuta con il ricorso incidentale proponendo difese in merito alle questioni di diritto sulle quali il Condominio stesso non si era pronunciato, di fatto prestando acquiescenza.
La Cassazione, quindi, pur riconoscendo il diritto dei condomini ad agire (anche impugnando autonomamente) personalmente a tutela degli interessi del Condominio, afferma la potenziale inammissibilità del ricorso incidentale.
L'art. 366 c.p.c. definisce gli elementi necessari del ricorso in Cassazione, stabilendo il necessario contenuto e comportando che il ricorso carente di tali elementi sia inammissibile. Tale norma, dice la Corte, è applicabile anche al controricorso.
Sulla base di tali precetti, quindi, l'atto depositato deve essere perfetto in sé, senza che sia possibile proporre successivamente modifiche e integrazioni.
Sulla base di tali precetti, quindi, la Cassazione si interroga sulla validità del ricorso incidentale proposto dalla seconda condomina.
Vi sono infatti due principi in apparente contrasto tra loro: da un lato, sulla base dei citati principi di “rappresentanza reciproca” e “legittimazione sostitutiva”, nonché principi giurisprudenziali evidenziati tra le tante sentenze anche dalla decisione Cass. Sezioni Unite 19663 del 2014, il diritto del singolo condomino di agire a tutela di interessi del Condominio. Da un altro, il precetto normativo che prevede l'unitarietà dell'azione difensiva in Cassazione come sopra accennata.
Prevedere la possibilità per i singoli condomini di intervenire successivamente al Condominio, con un intervento ad adiuvandum, costituirebbe una violazione dell'art. 366 c.p.c. e un vulnus ai diritti del soggetto ricorrente, che si dovrebbe difendere da soggetti con poteri difensivi superiori al suo.
Sulla base di tale contrasto, la Cassazione ha deciso di non essere in grado di decidere la vicenda e ha rinviato la questione alle Sezioni Unite per una pronuncia nomofilattica sul contrasto citato.

Fonte: dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.