Vizi della notificazione a soggetti irreperibili (art. 140 c.p.c.)

Sergio Matteini Chiari
20 Novembre 2017

Gli atti processuali, ivi inclusi gli atti di notificazione, possono essere affetti da «vizi» di varia natura, i cui effetti sono differenti a seconda della relativa gravità. Nei casi di maggiore gravità («inesistenza»), gli atti vengono ritenuti insanabilmente nulli. Viceversa, nei casi di minore gravità («nullità»), i «vizi» vengono ritenuti sanabili a determinate condizioni. La distinzione fra «vizi» della prima e della seconda categoria è sempre stata assai disagevole. Nel focus vengono indicati i criteri idonei a dare soluzione ai relativi problemi, quali individuati da recente intervento delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione e vengono, inoltre, segnalate le fattispecie di più frequente ricorrenza.
Inquadramento

Tra i vizi degli atti processuali si è sempre posta distinzione fra quelli caratterizzati da gravità di grado assai rilevante e quelli di minor gravità, nel primo caso parlandosi di «inesistenza» e nel secondo di «nullità»

L'importanza di tale distinzione ha rilievo sul piano degli effetti dei vizi.

Mentre il vizio di nullità è sanabile o in ragione della costituzione in giudizio della parte cui la notificazione era destinata (dunque, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.) o in forza di rinnovazione cui il notificante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine del giudice, in entrambi i casi con effetto ex tunc, il vizio di inesistenza è insanabile.

Proprio su tali presupposti, la giurisprudenza si è tormentata, per lungo tempo, per individuare criteri idonei a distinguere gli atti inesistenti da quelli semplicemente nulli.

L'istituto dell'«inesistenza» non è previsto - almeno espressamente - dal codice di rito.

L'istituto “giurisprudenziale” dell'inesistenza

L'«inesistenza» delle notificazioni è stata affermata con riguardo ai casi di omissione della consegna dell'atto da notificare ovvero di esecuzione in modo assolutamente non previsto dal codice di rito ovvero di esecuzione in luoghi o nei confronti di soggetti diversi da quelli dovuti, peraltro soltanto nelle ipotesi in cui difettassero attinenze o riferimenti o collegamenti di quei luoghi o soggetti con il destinatario; più in genere quando l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione.

Non ricorrendo tali ipotesi, allorché, cioè, nonostante l'inosservanza di formalità o di disposizioni di legge, la notifica fosse, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione, si è ritenuto che venissero in rilievo casi di semplice «nullità».

Ovviamente, l'individuazione delle varie situazioni di attinenza/non attinenza o riferimento/non riferimento o collegamento/non collegamento con luoghi e persone mai è stata agevole, trattandosi di nozioni suscettibili di diverse interpretazioni e quindi, di contrasti giurisprudenziali.

Pressoché ogni problema deve ritenersi attualmente risolto a seguito dell'intervento compiuto dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 20 luglio 2016, n. 14916 (cui, giusta le argomentazioni svolte, deve essere attribuita valenza non limitata alla procedura - processo tributario - venuta all'attenzione nella circostanza).

Posto che l'unica norma del codice di rito che si occupa dell'invalidità della notificazione è l'art. 160 c.p.c., e che, ai fini di interesse, centrale rilievo assume l'art. 156c.p.c. («Rilevanza della nullità»), a tenore del quale la nullità non può essere pronunciata, salve ipotesi tassativamente elencate, qualora non sia comminata dalla, le Sezioni Unite hanno osservato che, in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, deve ritenersi che il codice non contempli la categoria della «inesistenza».

Sulla base di tale constatazione e considerato anche che il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico – le Sezioni Unite hanno affermato che ciò induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione.

Conseguentemente, l'ambito di operatività della nozione di inesistenza della notificazione è stato decisamente ristretto ed è stato statuito che tale «vizio» può essere affermato esclusivamente in caso di «totale mancanza materiale dell'atto» oppure quando «venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione»; ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità sanabile.

A parere delle Sezioni Unite, gli «elementi costitutivi essenziali», quindi imprescindibili, della procedura notificatoria debbono essere individuati, quanto al ricorso per cassazione (va ribadito che le Sezioni Unite, pur se chiamate a deliberare in ordine a specifica fattispecie, hanno dato le soluzioni in esame in termini sostanzialmente unitari, vale a dire con argomenti che appaiono essere utilizzabili per dare supporto in termini generali ai principi affermati), nei seguenti:

i) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

ii) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

La presenza dei suddetti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione.

Le Sezioni Unite hanno precisato che non attiene agli elementi costitutivi il luogo dove viene eseguita la notificazione, così che i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte interessata oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..

Scopo della notificazione è quello di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono (in termini di instaurazione del contraddittorio).

Pertanto, alla categoria dell'inesistenza di un atto processuale ed in particolare della notificazione deve essere riconosciuto carattere assolutamente residuale.

Tutto quanto sin qui detto assume interesse anche con riguardo alle notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a soggetti temporaneamente irreperibili.

Le fattispecie di inesistenza

La categoria dell'«inesistenza» ha avuto menzione nella giurisprudenza relativa all'art. 140 c.p.c. in un numero limitato di fattispecie.

L'esistenza di «vizi» di tale natura è stata affermata nei casi seguenti (si fa seguire, per ciascun caso, breve notazione mirata a evidenziare se nell'attualità, in forza della sentenza delle Sezioni Unite 14916/2016, il vizio possa essere ancora collocato nella categoria dell' «inesistenza»):

a) Ai fini del perfezionamento della notificazione, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, nella relata, del compimento di tutte le formalità prescritte, dopo avere chiarito le ragioni di difficoltà materiale per cui non ha potuto procedere nelle forme previste dall'art. 139 c.p.c. (v. Cass. civ., III, 28 luglio 2015, n. 15849). L'omissione di tale adempimento è stata ritenuta non sanabile da successive attestazioni dell'ufficiale procedente che confermi di averli eseguiti, non essendo assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dal medesimo al di fuori delle funzioni pubbliche commessegli (ex multis, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2002, n. 7160; Cass. civ., sez. V, 17 novembre 2000, n. 14890).

Seguendo il pensiero espresso dalle Sezioni Unite, deve odiernamente escludersi che, ove l'atto di notificazione abbia raggiunto il suo scopo, lo stesso possa dirsi inesistente.

b) La notifica eseguita ad istanza di chi non ha la rappresentanza della parte legittimata a richiederla, non essendole in alcun modo riferibile, è inesistente come atto di tale soggetto e, pertanto, non suscettibile di sanatoria (Cass. civ., sez. L, 9 marzo 2017, n. 6083).

In tal caso, non appare dubitabile che si tratti di nullità insanabile.

c) La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio deve considerarsi inesistente (e, pertanto, impeditiva dell'instaurazione di un rapporto processuale, con ogni ulteriore conseguenza) quando sia eseguita in luogo diverso da quello di residenza o di lavoro del destinatario a meno che non vi sia, nel caso concreto, una qualche relazione tra il destinatario e il luogo in cui la notifica è stata eseguita che consenta di riconoscere che una notifica, benché viziata, vi sia comunque stata (Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2006, n. 8608, secondo cui doveva ritenersi inesistente una notificazione avvenuta, ex art. 140 c.p.c., mediante affissione di avviso alla porta di una casa di abitazione ritenuta erroneamente quella del destinatario - rivelatasi l'abitazione del padre del destinatario in base alle risultanze anagrafiche -, deposito del plico presso la casa comunale e spedizione al medesimo indirizzo di avviso del deposito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno).

Con riguardo a tale ipotesi, deve ribadirsi quanto osservato in calce al precedente punto a).

d) E' inesistente la notificazione eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. mediante il solo deposito nella casa comunale ed affissione nel relativo albo, senza che dalla relata risulti lo svolgimento di ricerche che abbiano accertato la mancanza nel comune dell'effettiva abitazione o ufficio o azienda del contribuente (Cass. civ., sez. I, 8 aprile 1992, n. 4308).

Anche in tal caso, non vi è dubbio che debba ripetersi la notazione compiuta in calce al precedente punto a).

e) Sino a tempi recentissimi è stato costantemente affermato che, in tema di notifiche a mezzo posta, l'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, aveva continuato a riservare in via esclusiva, «per esigenze di ordine pubblico», al fornitore del servizio postale universale (Poste Italiane s.p.a.) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie, conseguendone che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata (ivi inclusa la raccomandata cd. informativa, successiva agli adempimenti prodromici di cui all'art. 140 c.p.c.), affidata ad un'agenzia privata di recapito, doveva ritenersi non assistita dalla funzione probatoria che l'art. 1 del d.lgs. citato ricollegava alla nozione di «invii raccomandati» e dovevano, pertanto, considerarsi inesistenti (Cass. civ., sez. VI, ord. 30 settembre 2016, n. 19467; Cass. civ., sez. VI, ord. 21 luglio 2015, n. 15347; Cass. civ., sez. VI, 19 dicembre 2014, n. 27021).

A prescindere dagli effetti che su tale pensiero può avere (e senz'altro ha) l'intervento delle Sezioni Unite più volte ricordato, va posto in evidenza che la disposizione dell'art. 4 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261è stata abrogata dall'art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 10 settembre 2017. Da tale data, pertanto, i servizi in questione possono essere validamente affidati anche ad agenzie private di recapito.

Le fattispecie di nullità

La categoria della «nullità» (sanabile, a determinate condizioni) è venuta in rilievo assai più frequentemente di quella dell' «inesistenza». Ci si limita a segnalare le fattispecie presentatesi ripetutamente all'attenzione della giurisprudenza.

a) Secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, la mancanza anche di uno soltanto degli adempimenti prescritti ai fini del perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c. comporta vizio di nullità, e non di inesistenza, come tale suscettibile di sanatoria per effetto del raggiungimento dello scopo (Cass. civ., sez. V, 13 gennaio 2016, n. 384 e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. V, 30 settembre 2016, n. 19522, che ha rilevato nullità nel caso di mancata affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario; Cass. civ., sez. V, 27 maggio 2011, n. 11713; Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2005, n. 16141).

b) Poiché la notificazione ex art. 140 c.p.c. costituisce un mero sviluppo di quella non potuta portare a termine ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ed essendo ivi fissato un tassativo ordine gerarchico dei luoghi (residenza, dimora, domicilio), la notifica effettuata presso il domicilio del destinatario è nulla ove non risulti dagli atti che non erano conosciute dal notificante né la residenza né la dimora, avendo il domicilio carattere residuale rispetto a tali altri due luoghi (Cass. civ., sez. II, 2 ottobre 2008, n. 24544).

c) È nulla la notifica ex art. 140 c.p.c. effettuata nel luogo di residenza del destinatario, come risultante dai registri anagrafici, qualora questi si sia trasferito altrove e il notificante ne conosca (o avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza) l'effettiva residenza o domicilio (Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3590; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11369).

d) Nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, secondo ed ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, è nulla la notificazione nei confronti del defunto eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. «perché sconosciuto all'indirizzo», previo tentativo di consegna dell'atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto (Cass. civ., sez. V, 29 novembre 2013, n. 26718; Cass. civ., sez. V, 12 gennaio 2010, n. 311).

e) Con riguardo alla notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., qualora gli atti da notificare siano più di uno, è richiesta - pena, in difetto, la nullità della notificazione medesima - la spedizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, in relazione a tutti gli atti, di altrettanti avvisi raccomandati, indicativi dell'avvenuto compimento delle formalità prescritte dalla norma e diretti a porre nella sfera di conoscibilità dell'unico destinatario ciascuno degli atti suddetti, o, quanto meno, è richiesta la specificazione, nell'eventualmente unico avviso raccomandato, degli atti cui esso è relativo, con le indicazioni ex art. 48 disp. att. c.p.c. in ordine alla natura e provenienza di ciascuno di essi (fattispecie in tema di notificazione di avvisi di accertamento tributario) (Cass. civ., sez. V, 10 giugno 2009, n. 13358; Cass. civ., sez. V, 16 marzo 2007, n. 6218).

f) In caso di notificazione eseguita in luogo diverso da quello stabilito dal codice di rito, ma che tuttavia possa avere qualche riferimento con il destinatario, la notifica è affetta da nullità, sicché il giudice, mancando la spontanea costituzione del convenuto, deve ordinarne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., che, avendo efficacia ex tunc, impedisce ogni decadenza (Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2005, n. 16141).

g) Il compimento di taluno degli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. (ad es., spedizione al destinatario della raccomandata informativa) oltre il termine stabilito per la notificazione dell'atto determina la nullità - e non l'inesistenza - della notificazione, con conseguente sanatoria del vizio nel caso di rituale costituzione in giudizio del destinatario, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. civ., sez. V, 8 settembre 2004, n. 18110).

Conclusioni

L'effetto della sentenza delle Sezioni Unite 20 luglio 2016, n. 14916 è da ritenere dirompente.

Molti dei precedenti potranno ormai comparire soltanto nei libri di storia, non più nella letteratura giuridica.

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