Cooperative: le S.U. chiariscono i rapporti tra delibera di esclusione del socio e licenziamento

La Redazione
21 Novembre 2017

Il socio lavoratore, escluso da una cooperativa e licenziato per le stesse ragioni, che abbia impugnato il solo licenziamento e non anche la delibera di esclusione, può ottenere un risarcimento, ma non la reintegrazione nel posto di lavoro.

Il socio lavoratore, escluso da una cooperativa e licenziato per le stesse ragioni, che abbia impugnato il solo licenziamento e non anche la delibera di esclusione, può ottenere un risarcimento, ma non la reintegrazione nel posto di lavoro.

È questo il principio affermato dalla Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 27436 del 20 novembre.

La vicenda. Il socio lavoratore di una cooperativa veniva escluso dalla società e contestualmente licenziato per giusta causa, per i medesimi fatti; impugnava soltanto il licenziamento, e non anche la delibera di esclusione. Nel successivo iter processuale, la Cassazione ravvisava un contrasto nella giurisprudenza, in merito ai rapporti tra le due impugnazioni (dell'esclusione da cooperativa e del licenziamento) e rimetteva, pertanto, al Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite: si veda, per l'ordinanza interlocutoria, la precedente news, in questo portale.

Il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa. La questione controversa deriva dal fatto che in capo al socio lavoratore coesistono due distinti rapporti contrattuali: il lavoro cooperativo è, pertanto, luogo di convergenza di più cause contrattuali. Si è affermato (Cass., S.U., n. 10906/1998) che il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa va sì qualificato come associativo, ma appartiene ad una categoria contigua ed interdipendente a quella del lavoro subordinato o parasubordinato. In ragione di ciò si è prodotto un contrasto interpretativo, con particolare riferimento alla fase estintiva del rapporto contrattuale tra socio e cooperativa.

Licenziamento ed esclusione dalla cooperativa: le impugnazioni e le tutele. La Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a dirimere tale contrasto, afferma che alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e lede, un autonomo bene della vita: la delibera di esclusione lo status socii, il licenziamento il rapporto di lavoro. Occorre, pertanto, definire come debbano interagire gli effetti scaturenti da ciascun atto.

Ebbene, in mancanza di impugnazione della delibera di esclusione dalla cooperativa deve ritenersi preclusa la tutela restitutoria: la qualità di lavoratore non può essere restituita al socio che non impugni anche la delibera, dalla quale è derivato, appunto, l'effetto estintivo del rapporto di lavoro (ex art. 5, comma 2, L. n. 142/2000). La tutela restitutoria, insomma, risulta estranea ed autonoma rispetto a quella reale, prevista dall'art. 18 Statuto dei Lavoratori.

L'omessa impugnazione della delibera ne garantisce per conseguenza l'efficacia, anche per il profilo estintivo del rapporto di lavoro.

L'effetto estintivo, tuttavia, non esclude di per sé l'illegittimità del licenziamento, e qualora si impugni solo quest'ultimo atto non è precluso il risarcimento del danno che si è prodotto.

Il principio di diritto. Le Sezioni Unite affermano, in conclusione, il seguente principio di diritto: “In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso di impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall'omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria.”

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