Morte del difensore domiciliatario e decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio
22 Novembre 2017
Il caso. La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d'appello dichiarativa dell'estinzione del giudizio per tardività del ricorso in riassunzione. Per la Corte territoriale, infatti, la parte aveva avuto conoscenza dell'evento interruttivo del processo (la morte del difensore domiciliatario della controparte) quando l'ufficiale giudiziario ha attestato la morte dell'avvocato in occasione del precedente ricorso in riassunzione.
Riassunzione del processo quando l'evento interruttivo risulta dalla relata di notificazione. La questione posta all'attenzione della Corte di cassazione concerne l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine perentorio per il deposito del ricorso per la riassunzione del giudizio dopo il decesso dell'avvocato domiciliatario.
Il Collegio ricorda come, alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 139/1967 e n. 159/1971), in Cassazione è stato affermato che il termine perentorio per la prosecuzione del processo interrotto decorre dal giorno della conoscenza effettiva del fatto interruttivo (v., ex multis, Cass. civ., n. 27165/2016).
Effettiva conoscenza dell'evento interruttivo da parte del notificante. Secondo il principio dell'effettività della conoscenza della vicenda interruttiva, precisano i Giudici, il notificante ha notizia di quanto attestato nella relata di notificazione solo nel momento in cui l'atto, completo della relata, gli viene restituito dall'ufficiale giudiziario.
Dies a quo di decorrenza del termine per depositare il ricorso per la riassunzione. I Supremi Giudici affermano il principio in base al quale «qualora un evento con effetti interruttivi automatici del giudizio risulti dalla relata di notificazione di un atto giudiziario, la decorrenza del termine per depositare il ricorso per la riassunzione decorre dall'effettiva conoscenza dell'evento, che deve farsi risalire non alla data in cui è stata redatta la relata di notificazione, bensì da quella - eventualmente successiva - in cui l'atto giudiziario completo della relata di notificazione attestante l'evento interruttivo è stato restituito dall'ufficiale giudiziario al notificante».
Il giudice d'appello, conclude la Corte, ha fatta erronea applicazione dell'art. 305 c.p.c. dichiarando indebitamente l'estinzione del giudizio, pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello territorialmente competente in diversa composizione. |