Negligenza del medico: l'onere della prova contraria è a suo carico
22 Novembre 2017
IL CASO Un uomo si sottopone a visita dermatologica per un'escoriazione alla bocca ; il medico lo sutura e non ritiene necessario disporre ulteriori approfondimenti. Nel mese di agosto dell'anno successivo l'uomo decede a causa di un epitelioma alle mucose buccali, patologia tumorale della quale l'escoriazione era il primo segnale. I congiunti del danneggiato convengono dinnanzi al Tribunale di Viterbo il dermatologo, deducendo la natura imperita e negligente della sua condotta, denunciando che il referto istopatologico, sparito dagli atti, era stato da lui svolto e aveva dato esito negativo. Nella convinzione che l'esito non sarebbe stato così infausto se il dermatologo avesse tempestivamente diagnosticato la patologia, i familiari chiedono dunque il riconoscimento dei danni patiti in conseguenza della morte del congiunto. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello accolgono la domanda, rilevando che la storia clinica del paziente avrebbe dovuto indurre il medico almeno a sospettare la possibilità dell'esistenza della patologia tumorale e a disporre ulteriori accertamenti, specificando altresì che l'onere della prova nella dimostrazione di aver eseguito gli accertamenti istopatologici e di averli consegnati al paziente era a suo carico.
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA? Lo specialista ricorre ora in Cassazione, denunciando, con il secondo motivo di ricorso, come la Corte d'appello avesse violato le regole del riparto dell'onere della prova per non aver gli attori dimostrato che, al momento della visita, la lesione fosse «ragionevolmente interpretabile come anticamera di una situazione patologica tumorale».
SPETTA AL MEDICO PROVARE L'ASSENZA DI COLPA La Suprema Corte conferma quanto stabilito dai giudici di merito, non sollevando alcun dubbio circa la responsabilità del dermatologo. Ricorda anzitutto che l'accertamento della diligenza della condotta del medico è essa stessa oggetto dell'accertamento della colpa: nella responsabilità medica è onere del medico provare di aver tenuto una condotta diligente, non dell'attore dimostrare il contrario (Cass. civ., sez. III, n. 589/1999).
IL REFERTO FANTASMA La Cassazione dichiara che l'esistenza o meno del referto, che l'odierno ricorrente sostiene di non aver mai sottoscritto, non lambisce la posizione dei familiari del danneggiato, che avevano solo l'onere di allegare la colpa del convenuto. Se il referto esisteva, e lui lo firmò, il medico è in colpa per aver errato nella diagnosi; se il referto non esisteva, è comunque in colpa per non aver disposto ulteriori accertamenti , o per non aver fornito la prova, gravante su di lui, che durante la visita la lesione non era parsa tale da suscitare il minimo sospetto che potesse essere causata da una patologia tumorale. Pertanto, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il medico al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |