Il sequestro preventivo non può basarsi su dichiarazioni di chi non ha ricevuto l'avviso di garanzia

La Redazione
22 Novembre 2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 52654/2017, ha ricordato che non è possibile provvedere al sequestro preventivo sul denaro e sui beni immobili del legale rappresentante della società, se alla base del provvedimento c'erano dichiarazioni di chi non aveva ricevuto l'avviso di garanzia.

Niente sequestro preventivo sul denaro e sui beni immobili del legale rappresentante della società, se alla base del provvedimento c'erano dichiarazioni di chi non aveva ricevuto l'avviso di garanzia. Lo dice la Corte di Cassazione con la sentenza del 20 novembre 2017 n. 52654.

La Sezione Penale della Corte ha accolto il ricorso di un uomo, indagato per truffa nella sua qualità di legale rappresentante di una S.a.s. e condannato alla confisca di beni immobili e somme di denaro. Il ricorrente lamentava l'impossibilità di utilizzare le dichiarazioni “etero e autoaccusatorie” depositate da una donna, che non aveva ricevuto gli avvisi di rito di cui agli artt. 63 e 64 c.p.p. Le sole dichiarazioni della donna non erano pertanto sufficienti, a detta del contribuente, per far scattare il sequestro preventivo; tale parere è anche quello della Cassazione.

Secondo i giudici di legittimità, “le dichiarazioni confessore o le ammissioni contenute in una memoria proveniente dall'imputato acquisita agli atti del processo sono utilizzabili nei suoi confronti ai sensi dell'art. 192, comma 1, c.p.p. e non incontrano il limite stabilito dall'63, comma 1, c.p.p. in quanto la norma si riferisce solo alle dichiarazioni rese, dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari anche se queste ultime non riguardano la persona del dichiarante”.

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