Il supercondominio si costituisce automaticamente (ipso iure et facto)

Redazione scientifica
22 Novembre 2017

Un complesso edilizio costituito da una pluralità di palazzi che utilizzino alcuni impianti o servizi in comune configura un supercondominio, senza che siano necessarie, ai fini della sua costituzione, approvazioni assembleari o manifestazioni di volontà.

Il fatto. La vicenda trae origine da un contenzioso che da anni vede contrapposti una condomina a e il condominio in merito alla qualificazione di supercondominio, sostenuta da una parte e negata dall'altra. La condomina impugna una delibera assembleare per violazione di norme imperative di legge, del regolamento condominiale e per eccesso di potere. Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso, mentre in appello la pronuncia è parzialmente riformata. Conseguentemente il condominio ricorre per Cassazione.

Nascita del Supercondominio. La Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla questione, ritiene che al pari del condominio negli edifici, anche il c.d. supercondominio è regolato dagli artt. 1117 e segg. c.c. (come, peraltro, precisato espressamente dalla c.d. riforma di cui alla l. n. 220/2012) e viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o di altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, solo che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti o servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso

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