Intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione

24 Novembre 2017

La commissione del Comitato dei notai del Triveneto ha elaborato, nel settembre 2017, una nuova massima (H.B.39) in merito al diritto di intervento in assemblea attraverso uno strumento di telecomunicazione (audio/video), con ciò intendendosi quei mezzi che consentano la condivisione di informazioni tra soggetti che si trovino in luoghi diversi.

La massima

La commissione del Comitato dei notai del Triveneto ha elaborato, nel settembre 2017, una nuova massima (H.B.39) in merito al diritto di intervento in assemblea attraverso uno strumento di telecomunicazione (audio/video), con ciò intendendosi quei mezzi che consentano la condivisione di informazioni tra soggetti che si trovino in luoghi diversi.

La pronuncia pare distinguere, anzitutto, due diverse ipotesi: (i) quella in cui non sia presente nello statuto sociale una clausola che regoli la fattispecie in esame e (ii) quella in cui detta clausola sia stata prevista dai soci.

(i) Nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio – in mancanza di previsione statutaria – è ammissibile l'intervento in assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, purché ciò avvenga in ossequio dei caratteri del metodo collegiale e, altresì, dei principi di correttezza e buona fede nonché, ove il collegamento sia predisposto dalla stessa società, di parità di trattamento dei soci.

Il rispetto dei principi ora indicati sarà oggetto di accertamento da parte del presidente dell'assemblea.
(ii) D'altra parte, è possibile che lo statuto sociale disciplini la fattispecie, derogando alle regole della collegialità (nel senso di cui infra) e permettendo – in ogni caso – al socio di scegliere se intervenire fisicamente o attraverso un sistema di comunicazione audio/video in assemblea.

Occorre peraltro aggiungere come, con il consenso unanime dei soci, sia sempre possibile derogare alla predetta clausola statutaria.

La motivazione

Dopo aver illustrato l'orientamento, pare opportuno soffermarsi su alcuni passaggi argomentativi sviluppati dal Comitato nella illustrazione delle ragioni sottese alla pronuncia.

Relativamente agli strumenti utilizzabili per intervenire in assemblea, si è osservato come non sia necessario che i mezzi di telecomunicazione utilizzati garantiscano la “percezione visiva” di ciò che accade durante l'adunanza, ma debba garantirsi ad ogni socio una effettiva partecipazione ai lavori assembleari: in altri termini, chi ne è titolare dovrà essere posto nella condizione di poter esercitare i propri diritti di discussione e votazione sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Secondo i redattori della massima, ove l'avviso di convocazione dell'adunanza indichi le modalità con le quali il socio potrà intervenire in assemblea (e, se necessario, i luoghi collegati), la responsabilità in caso di malfunzionamento del collegamento – che si traduca nell'impossibilità di esercitare il diritto di intervento del socio – dovrà ritenersi in capo all'organo amministrativo; mentre, in assenza della predetta indicazione, il rischio del mancato intervento graverà su coloro che abbiano deciso di partecipare con strumenti non predisposti dalla società.

L'intervento effettuato mediante strumenti di connessione audio/video è ammissibile, si è detto, anche in mancanza di una previsione statutaria. Ci si domanda, però, cosa possa prevedere lo statuto sociale sul tema: muovendo dal dettato dell'art. 2370, comma 4, c.c. (che permette il voto “per corrispondenza”) è stata affermata la legittimità di procedimenti assembleari che consentano al socio di partecipare in assemblea anche derogando al metodo collegiale (cioè in assenza di posizioni paritarie tra i soci), purché il presidente dell'assemblea possa compiere gli accertamenti e le attività di cui agli artt. 2371 e 2375 c.c.

La disciplina statutaria, ad ogni modo, potrà essere superata al ricorrere della unanime volontà dei soci, in virtù di un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, in quanto tale previsione si ritiene sia a tutela dei soli soci (perciò derogabile dai medesimi) e, in secondo luogo, in forza del principio dell'economia dei mezzi giuridici (il medesimo risultato potrebbe raggiungersi mediante preventiva modifica del testo statutario e successivo ripristino della clausola).

Guida all'approfondimento

In dottrina:

  • M. CIAN, “L'intervento e il voto elettronici nelle assemblee di s.p.a.”, in Riv. soc., 2011, fasc. 6, 1065 – 1092;
  • C. CLERICI – F. LAURINI, “L'assemblea tra partecipazione virtuale e voto elettronico dopo il d.lgs. n. 27/2010: clausole statutarie e tecniche di verbalizzazione”, in Not., 2010, fasc. 6, 665 – 679;
  • E. PEDERZINI, “Modifiche alla parte IV del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 3 d.lgs. n. 27/2010). Art. 127 - Voto per corrispondenza o in via elettronica”, in Le Nuove leggi civili commentate, 2011, fasc. 3, 692 – 698;
  • G.A. RESCIO, “L'assemblea nel progetto di riforma delle società di capitali”, Relazione al Convegno di Firenze, 16 novembre 2002, dal titolo “Verso il nuovo diritto societario. Dubbi e attese”, a cura del Consiglio Notarile di Firenze, del Comitato Regionale Notarile Toscano e della Fondazione Cesifin
  • G.A. RESCIO, “L'assemblea della public company e la sua verbalizzazione”, in Riv. soc., 1998, fasc. 5, 1366 – 1392;
  • S. TURELLI, “Assemblea di società per azioni e nuove tecnologie”, in Riv. soc., 2004, fasc. 1, 116 – 158;

Orientamenti notarili:

  • “Assemblee in videoconferenza”, Massima I, 16 gennaio 2001, a cura della Commissione società del Consiglio notarile di Milano;
  • “Uso di mezzi telematici e del voto per corrispondenza nella s.r.l.”, Massima n. 14, 14 marzo 2004, a cura della Commissione società del Consiglio notarile di Milano.

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