Tributario

Ai fini IRAP non rileva la sostituzione maternità

La Redazione
24 Novembre 2017

Se il professionista ha due dipendenti, ma una di esse è impiegata con un contratto di sostituzione di maternità, non si ritiene realizzato il presupposto dell'autonoma organizzazione. Così la Cassazione con l'ordinanza n. 27378/2017.

La Cassazione, con l'ordinanza depositata il 17 novembre 2017, n. 27378, ritorna sul tema dell'IRAP, respingendo il gravame dell'Agenzia delle Entrate e proseguendo sulla linea più favorevole al professionista. Nel caso in esame, una contribuente – pediatra di base convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale – aveva richiesto il rimborso dell'imposta versata negli anni precedenti, ottenendo ragione in sede di Appello. Le Entrate sostenevano invece che la pediatra, avendo due dipendenti, dovesse sottostare all'imposta.

Secondo la Cassazione, il giudizio della CTR non era errato; anzi, era conforme ai princìpi già stabiliti con la sentenza di Sezioni Unite n. 9451/2016, con la quale Piazza Cavour aveva affermato che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre se il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedenti l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Nel caso in esame, il giudizio della CTR era corretto: infatti, era pur vero che l'Ufficio aveva rilevato la presenza di due dipendenti, ma era anche vero che una di esse era stata assunta per una semplice sostituzione di maternità. Tale elemento faceva rientrare la professionista nell'alveo di quanto circoscritto dalle Sezioni Unite con la Sezioni Unite n. 9451/2016, ed il ricorso del Fisco, pertanto, è stato rigettato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.