Utili di fonte estera percepiti dal socio residente: i chiarimenti delle Entrate

La Redazione
24 Novembre 2017

Al fine di dimostrare la provenienza degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residenti, le delibere assembleari costituiscono uno strumento idoneo. Questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 144 diffusa lo scorso 22 novembre.

Al fine di dimostrare la provenienza degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residenti, le delibere assembleari costituiscono uno strumento idoneo. Questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 144 diffusa lo scorso 22 novembre.

L'interpello. La risoluzione esamina il caso dell'istante Alfa S.p.A., la quale detiene il 100% del capitale della società olandese Beta BV, la quale, a sua volta, controlla interamente la società Gamma BV, residente in Olanda. Fino al 2009, quest'ultima ha prodotto utili, oltre che in Olanda, anche in Svizzera, per il tramite di una branch ivi situata. Nel 2009, Gamma ha cede tale branch ad una consociata, realizzando una plusvalenza di Euro 170.636.000, assoggettata a tassazione in parte in Olanda e in parte in Svizzera, sulla base di determinazioni assunte dalle autorità fiscali dei predetti Paesi. A seguito della cessione, gli utili di Gamma sono stati prodotti esclusivamente in Olanda ed ivi integralmente tassati. Nelle annualità 2008/2013, Gamma ha distribuito i propri utili a Beta, la quale ne ha riversato una parte ad Alfa. Tali utili, ai sensi dell'art. 89, comma 2, del T.U.I.R., sono stati esclusi da imposizione in Italia in misura del 95% del loro ammontare, nel presupposto della provenienza degli stessi da una società residente in Olanda e, quindi, da un Paese non a fiscalità privilegiata. L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della propria attività di verifica e di accertamento, ha parzialmente disconosciuto il suddetto trattamento fiscale ed ha considerato gli utili percepiti dall'istante provenienti da uno Stato incluso nella black list di cui al D.M. 21 novembre 2001, in quanto prodotti dalla branch di Gamma localizzata in Svizzera. Nel 2016 Gamma ha deliberato la distribuzione a Beta di un dividendo di euro 20 milioni, specificando, nella relativa shareholder's resolution (delibera), che il medesimo dovesse essere pagato attingendo interamente dal basket degli utili white list; a sua volta, Beta ha deliberato la distribuzione di tale dividendo ad Alfa. Con il quesito posto, Alfa chiede all'Agenzia il corretto trattamento fiscale da applicare al dividendo.

L'Amministrazione Finanziaria ha inoltre ribadito che – ai fini dell'individuazione della quota parte di utili provenienti da paradisi fiscali, nell'ordinamento tributario nazionale manca un principio di carattere generale che regoli la distribuzione, l'utilizzo o la ricostruzione o la ripartizione delle riserve; occorre – pertanto – di volta in volta, documentare la provenienza degli utili distribuiti al socio residente.

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