Autotreno: presunzione di responsabilità del proprietario del rimorchio, la natura è unitaria
27 Novembre 2017
IL CASO Il Ministro dell'Interno chiede il risarcimento dei danni subiti da un suo dipendente, rimasto coinvolto in un sinistro, convenendo in giudizio il conducente dell'autotreno che aveva cagionato l'incidente e il proprietario della motrice in solido con la società proprietaria del semirimorchio agganciato alla motrice dell'autotreno. Il Giudice di Pace dichiara il difetto di legittimazione passiva della società proprietaria del semirimorchio e ciò viene confermato anche dalla Corte d'Appello che aggiunge che è la stessa dinamica concreta del sinistro, avvenuto tra la parte posteriore della vettura e quella anteriore dell'autoarticolato, a confermare l'inesistenza dell'efficacia eziologica nella determinazione del sinistro del rimorchio trainato. Il Ministero propone ricorso per Cassazione e denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., nella convinzione che in caso di incidente stradale, l'autoarticolato debba essere considerato un complesso unitario e che sotto la locuzione proprietario del veicolo debba annoverarsi sia il proprietario del veicolo trainante, sia il proprietario del rimorchio.
NATURA UNITARIA E PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ La Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso sulla base del principio di diritto secondo cui «una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma solo come parte di un'entità circolante idealmente inscindibile» (Cass. civ., n. 6431/2015). Dunque, prosegue la Corte, il proprietario della vettura trainata è soggetto alla presunzione di responsabilità ex art. 2054, comma 3, c.c.: la sua responsabilità è solidale sia con il proprietario, che con il conducente del veicolo trainante. Esclusa quindi la possibilità di distinguere i diversi elementi che compongono l'autotreno.
RISCHIO DINAMICO La Suprema Corte conferma l'unitarietà del complesso autoarticolato ricordando che tale principio è da considerarsi coerente con quanto espresso da Cass. civ. n. 13200/2012, ove si legge che l'assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice copre anche la responsabilità per il cd. rischio dinamico, ossia per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato. La Corte dunque cassa la sentenza con rinvio al giudice di merito. |