Ai fini dell’esterovestizione di fatto rileva la sede di “direzione effettiva”
27 Novembre 2017
Nel caso in cui due soggetti, occasionalmente soci ed amministratori di due società italiane, abbiano costituito all'estero una diversa società, non versando in ipotesi di società controllate, ai fini della verifica del presupposto di cui all'art. 73, comma terzo, del TUIR, occorre far riferimento al criterio univocamente indicato dalla giurisprudenza della "direzione effettiva": del luogo, cioè, dove vengono assunte le decisioni chiave di natura gestionale e commerciale necessarie per la conduzione dell'impresa e/o del luogo dove la persona o il gruppo di persone che esercitano le funzioni di maggior rilievo assumono le loro decisioni e/o del luogo di determinazione delle strategie imprenditoriali. |