La procura alle liti depositata unitamente al ricorso ma non materialmente allegata è valida?
27 Novembre 2017
Il caso. Un avvocato, a cui il COA di appartenenza aveva inflitto la sanzione della radiazione, proponeva ricorso al CNF denunciando la nullità del giudizio e della decisione. Il CNF dichiarava inammissibile il ricorso perché la procura rilasciata per l'impugnazione, poiché redatta su foglio autonomo non congiunto materialmente all'atto cui si riferiva, non era rispettosa del disposto di cui all'art. 83 c.p.c..
L'avvocato soccombente propone, dunque, ricorso per cassazione sostenendo che la pretesa avanzata dal CNF di materializzazione con “incollatura” era da ritenersi un eccesso formale.
Irregolarità nella procura alle liti: il giudice inviti le parti a sanare il vizio. Il Collegio osserva come il legislatore della riforma del 1997 dell'art. 83 c.p.c. ha abbracciato un orientamento antiformalistico in tema di procura alle liti. Infatti, impone, nei giudizi cui sia applicabile il nuovo testo dell'art. 182 c.p.c., agli organi giudicanti che rilevino un vizio della procura di segnalarlo alle parti affinché vi pongano rimedio.
«Congiunto materialmente» non significa “cucitura meccanica”. La giurisprudenza di legittimità, con Cass. civ., n. 12332/2009, ha già avuto occasione di affermare che il requisito, posto dall'art. 83, comma 3 c.p.c., della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano di conseguire con ragionevole certezza la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e la riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi.
L'inequivocità degli atti. Nel caso di specie, osservano i Giudici, l'atto di nomina era stato allegato all'atto di impugnazione e recava la stessa data riportata nel ricorso, cui era allegato anche il provvedimento disciplinare impugnato. Tra l'altro, l'avvocato aveva partecipato all'udienza, motivo in più per ritenere inequivocabile la volontà di impugnare.
Alla luce di tali circostanze, risulta evidente l'esistenza della procura. Ed è per questo che la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata rinviando al CNF perché provveda all'esame nel merito dell'impugnazione. |