Iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasferimento di quote sociali in violazione della prelazione

La Redazione
28 Novembre 2017

In tema di iscrizioni di atti nel registro delle imprese, il controllo attribuito al giudice del registro attiene ad una verifica formale della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge (c.d. controllo qualificatorio), essendo precluso un accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, che potrà essere effettuato unicamente in sede giurisdizionale.

In tema di iscrizioni di atti nel registro delle imprese, il controllo attribuito al giudice del registro attiene ad una verifica formale della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge (c.d. controllo qualificatorio), essendo precluso un accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, che potrà essere effettuato unicamente in sede giurisdizionale.

In applicazione di tale principio, il giudice del registro, al momento dell'iscrizione di un atto di compravendita di quote sociali, non può operare una verifica del rispetto della clausola statutaria di prelazione, non afferendo tale valutazione al giudizio di corrispondenza tra l'atto da iscrivere e il modello legale: la cessione delle quote corrisponde al modello legale anche ove sia avvenuta in violazione della clausola di prelazione, dato che quest'ultima non è elemento costitutivo della fattispecie traslativa.

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