Super ammortamento per beni strumentali: le precisazioni delle Entrate

La Redazione
28 Novembre 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 145/E diffusa lo scorso 24 novembre, ha fornito chiarimenti a seguito di dubbi sorti circa le disposizioni del c.d. “super ammortamento”, previste dall'art. 1 , commi 91-94-97, della Legge di Stabilità 2016, relative ai beni strumentali dal prezzo non superiore ad euro 516,46.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 145/E diffusa lo scorso 24 novembre, ha fornito chiarimenti a seguito di dubbi sorti circa le disposizioni del c.d. “super-ammortamento”, previste dall'art. 1, commi 91-94-97, della Legge di Stabilità 2016, relative ai beni strumentali dal prezzo non superiore ad euro 516,46.

L'Amministrazione Finanziaria – nell'ipotesi in cui i beni strumentali vengano ammortizzati in più esercizi – ha precisato che se tali beni strumentali, non superanti il suindicato limite, vengono ammortizzati in più esercizi in bilancio, la deduzione extracontabile dell'ammontare del 40% prevista dal super-ammortamento non può essere effettuata in un'unica tranche. Essa, infatti, deve essere suddivisa applicando i coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988, il quale prevede una ripartizione della deduzione secondo determinate percentuali di ammortamento.

Con la Risoluzione, inoltre, le Entrate hanno fornito due esempi in merito alla deduzione integrale del costo del bene nel bilancio dell'esercizio di sostenimento e all'ammortamento civilistico del bene in più esercizi.

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