Responsabilità per lite temeraria: tra infondatezza della domanda e imprudente utilizzo di strumenti processuali
29 Novembre 2017
Il caso. La vicenda trae origine da una domanda volta alla costituzione di una servitù di passaggio. Tale domanda veniva accolta dal tribunale di Bologna che ordinava, altresì, la trascrizione della sentenza al conservatore dei registri immobiliari. La Corte d'appello, al contrario, rigettava la domanda degli attori e accoglieva la domanda riconvenzionale con la quale la società convenuta chiedeva il risarcimento dei danni causati dalla trascrizione della domanda giudiziale.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c.. I soccombenti in appello propongono ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. osservando che la sentenza impugnata li ha condannati al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata correlando l'imprudenza nell'effettuare la trascrizione esclusivamente alla infondatezza della domanda principale.
L'agire in giudizio con ragionevole prudenza. Il Collegio ricorda in via generale come la determinazione del contenuto delle clausole generali di comportamento, tra le quali la clausola dell'agire in giudizio facendo uso della normale prudenza, prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c. deve essere effettuata sulla base di determinati parametri che ne rendano verificabile la correttezza del ragionamento.
Infondatezza e trascrizione della domanda. Nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c., il risarcimento è connesso al verificarsi di un danno per la parte in presenza di due presupposti: la proposizione di una domanda giudiziale della quale sia accertata l'infondatezza e l'utilizzo, senza la normale prudenza, di uno degli strumenti processuali volti a tutelate, incrementare o ripristinare la garanzia patrimoniale dell'attore.
In riferimento all'ipotesi in esame, dunque, una volta accertata la palese infondatezza della domanda, occorrerà verificare se la trascrizione sia legittima, o obbligatoria, o se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge.
Nel caso di specie, dove la domanda era rivolta alla costituzione di una servitù di passaggio, la trascrizione era obbligatoria, ai sensi dell'art. 2653, comma 1, c.c.. Pertanto, osservano i Giudici, il fatto della trascrizione della domanda giudiziale, nel caso in cui la stessa è prevista dalla legge come necessaria, non può costituire un elemento apprezzabile ai fini della configurabilità della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c..
La nuova valutazione del giudice di merito. Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, deve rilevarsi che il giudice di merito non abbia adeguatamente tenuto conto dei parametri alla stregua dei quali deve accertarsi la violazione della regola di agire in giudizio con ragionevole prudenza.
Pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello perché provveda nuovamente alla valutazione del merito. |